IL MINISTRO DELLA SALLUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Vista la decisione della Commissione 2010/367 del 25 giugno 2010 sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici; Vista la decisione della Commissione, 2009/818/CE del 6 novembre 2009, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE, relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, e vista in particolare la decisione 2005/734/CE recante: «Decisione della Commissione che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita', e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio» e, in particolare l'art. 1, paragrafo 4; Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005; Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze 10 ottobre 2005 e 19 ottobre 2005 del Ministro della salute; Vista l'ordinanza del 22 ottobre 2005 del Ministro della salute recante «Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria» per i Servizi veterinari delle Regioni e delle Province autonome; Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48; Vista l'ordinanza 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 febbraio 2009, n. 27; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008; Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010 recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010; Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilita'; Considerato che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate, a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica, in ultimo richiamate dalla gia' citata decisione della Commissione 2009/818 del 6 novembre 2009; Rilevata la necessita' di riesaminare, secondo la Decisione 2005/734/CE sopra citata, le norme sulla biosicurezza sino ad ora adottate in funzione della situazione epidemiologica, tenuto conto delle attivita' svolte, al fine di suddividere il territorio sulla base dell'analisi del rischio, nonche' di abrogare alcune misure di polizia veterinaria considerate superate; Rilevato, altresi', che le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemio-sorveglianza; Ravvisata la necessita' di dover confermare per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonche' agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo; Ravvisata, altresi', la necessita' di dover confermare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile, relativamente all'obbligo di registrazione, alle misure di quarantena ed ai controlli, disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale; Considerato il venir meno delle condizioni per le quali e' stata adottata l'ordinanza ministeriale del 22 ottobre 2005, eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l'identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza, a seguito della mutata situazione epidemiologica; Ritenuto necessario armonizzare le misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, ivi compresi gli allegati, contenute nelle ordinanze ministeriali del 26 agosto 2005, e successive modifiche, e del 22 ottobre 2005; Sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del settore avicolo; Sentito il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica - emesso in data 6 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9; Ordina: Art. 1 1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e sue modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti articoli: «Art. 5-bis (Monitoraggio e controllo della fauna selvatica e popolazione avicola domestica). - 1. Il monitoraggio ed il controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica vengono effettuati secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato B) della presente ordinanza. 2. In base ai risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo e in funzione dell'eventuale rischio rilevato, potra' essere disposta la limitazione dell'attivita' venatoria. Art. 5-ter (Aree ad elevato rischio). - 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C) della presente ordinanza, individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza. 2. Sono obbligatorie reti antipassero per tutti gli allevamenti identificati a rischio, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di evitare contatti di volatili domestici con i selvatici e, in particolare, tra anatidi domestici e avifauna selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili. 3. I servizi veterinari delle ASL devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure previste al presente articolo. Art. 5-quater (Biosicurezza - deroghe). - 1. Il Ministero della salute, con provvedimento del Direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, concede le deroghe contenute nell'Allegato A) - paragrafi "Norme di conduzione", punto 6 e "Pulizie e disinfezioni" punto 4, alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta con istanza scritta, da trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, previo parere favorevole dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, e corredata di una relazione tecnica di valutazione del rischio effettuata dalla regione o provincia autonoma interessata.»; b) l'Allegato A) e' sostituito dall'Allegato A) alla presente ordinanza; c) sono aggiunti gli allegati B) e C).