IL MINISTRO DELLA SALLUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione  del
Ministero della salute e  l'incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare  l'art.  2,
commi 2 e 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  853  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile  2004  che  stabilisce  norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Vista la decisione della Commissione 2010/367 del  25  giugno  2010
sull'attuazione,  da  parte  degli  Stati  membri,  di  programmi  di
sorveglianza  dell'influenza  aviaria  nel  pollame  e  nei  volatili
selvatici; 
  Vista la decisione della Commissione, 2009/818/CE  del  6  novembre
2009, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE
e 2007/25/CE, relative all'influenza aviaria per quanto  riguarda  il
loro periodo di applicazione, e vista  in  particolare  la  decisione
2005/734/CE recante:  «Decisione  della  Commissione  che  istituisce
misure  di  biosicurezza  per  ridurre  il  rischio  di  trasmissione
dell'influenza aviaria ad  alta  patogenicita'  provocata  dal  virus
dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo  stato
selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita', e che prevede
un sistema di individuazione precoce  nelle  zone  particolarmente  a
rischio» e, in particolare l'art. 1, paragrafo 4; 
  Viste le raccomandazioni  del  Comitato  scientifico  della  Unione
europea del 25 agosto 2005; 
  Vista  l'ordinanza  26  agosto  2005  del  Ministro  della  salute,
concernente «Misure di polizia veterinaria  in  materia  di  malattie
infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n.
204, come modificata dalle ordinanze 10 ottobre  2005  e  19  ottobre
2005 del Ministro della salute; 
  Vista l'ordinanza del 22 ottobre 2005  del  Ministro  della  salute
recante «Misure ulteriori di polizia veterinaria  contro  l'influenza
aviaria» per i Servizi veterinari  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome; 
  Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del  Ministro  della  salute  di
proroga  dei  termini  previsti  all'ordinanza  26  agosto   2005   e
successive  modifiche  ed  integrazioni  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48; 
  Vista l'ordinanza 16 dicembre 2008 del Ministro del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali recante «Proroga dell'ordinanza  del
Ministro  della  salute  26  agosto  2005  e   successive   modifiche
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  3
febbraio 2009, n. 27; 
  Visto il decreto  legislativo  16  marzo  2006,  n.  158,  recante:
«Attuazione della direttiva 2003/74/CE,  concernente  il  divieto  di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,  tireostatica  e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  7  marzo  2008  recante
«Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di   crisi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  152
del 1° luglio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno  2010  recante
«Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore  avicolo
rurale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 196 del 23 agosto 2010; 
  Considerato  quanto  riportato  nei  documenti  del  World   Health
Organization  «Avian  influenza:  assessing  the   pandemic   threat»
dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno
2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as  a  possibile  source  of
infection with highly pathogenic avian influenza  viruses  for  human
and other  mammals»,  pubblicato  nell'anno  2006,  relativamente  ai
rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni  crude
e prodotti a base di carne cruda provenienti da  pollame  infetto  da
virus  dell'influenza  aviaria  e  tenuto   conto   che   a   livello
internazionale la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e
che, quindi, si rende necessario  mantenere  elevato  il  sistema  di
controllo e di tracciabilita'; 
  Considerato che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri
di prorogare l'attuazione delle misure di protezione  e  sorveglianza
adottate, a partire dal 2005 per far fronte al significativo  rischio
rappresentato  dalla  propagazione  del  virus  influenzale  tipo  A,
sottotipo H5N1  ad  alta  patogenicita'  linea  asiatica,  in  ultimo
richiamate dalla gia' citata decisione della Commissione 2009/818 del
6 novembre 2009; 
  Rilevata  la  necessita'  di  riesaminare,  secondo  la   Decisione
2005/734/CE sopra citata, le norme sulla  biosicurezza  sino  ad  ora
adottate in funzione della situazione  epidemiologica,  tenuto  conto
delle attivita' svolte, al fine di suddividere  il  territorio  sulla
base dell'analisi del rischio, nonche' di abrogare alcune  misure  di
polizia veterinaria considerate superate; 
  Rilevato,  altresi',  che  le  misure  previste  oltre  ad   essere
finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla
messa in atto di un rapido sistema di allerta  per  far  fronte  alla
malattia, sono volte, in particolare,  all'attuazione  di  misure  di
biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello
appartenente  alla   filiera   rurale,   valutato   quale   strumento
indispensabile   per   la   corretta   gestione   dei   sistemi    di
epidemio-sorveglianza; 
  Ravvisata la necessita' di dover confermare per  le  carni  fresche
disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005,  le  misure
sanitarie attinenti l'etichettatura di  origine  ivi  previste,  allo
scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli
e alla vigilanza, nonche' agli operatori del  settore  alimentare  di
rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita'  i  prodotti
che presentano un rischio per la salute in  ogni  fase  del  processo
produttivo; 
  Ravvisata, altresi', la necessita' di dover confermare le misure di
polizia  veterinaria  per  le  aziende  di   volatili   da   cortile,
relativamente all'obbligo di registrazione, alle misure di quarantena
ed ai controlli, disciplinate dalla predetta ordinanza del 26  agosto
2005 e successive modifiche, allo scopo  di  ridurre  il  rischio  di
trasmissione del virus influenzale; 
  Considerato il venir meno delle condizioni per le  quali  e'  stata
adottata l'ordinanza ministeriale del 22 ottobre 2005, eccezion fatta
per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione  dei
volatili selvatici e per l'identificazione  delle  aziende  rurali  e
industriali che sulla base dell'analisi  del  rischio  devono  essere
sottoposte  a  misure  di  biosicurezza,  a  seguito   della   mutata
situazione epidemiologica; 
  Ritenuto necessario armonizzare le misure di polizia veterinaria in
materia di malattie infettive e diffusive dei  volatili  da  cortile,
ivi compresi gli allegati, contenute nelle ordinanze ministeriali del
26 agosto 2005, e successive modifiche, e del 22 ottobre 2005; 
  Sentite le regioni e province autonome di Trento  e  Bolzano  e  le
Associazioni di categoria del settore avicolo; 
  Sentito il Centro nazionale di referenza  per  l'influenza  aviaria
presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; 
  Acquisito il parere  tecnico  del  Centro  nazionale  di  lotta  ed
emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica -  emesso
in data 6 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e sue
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti articoli: 
  «Art. 5-bis (Monitoraggio  e  controllo  della  fauna  selvatica  e
popolazione avicola domestica). - 1. Il monitoraggio ed il  controllo
della fauna selvatica e della popolazione avicola  domestica  vengono
effettuati secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato  B)  della
presente ordinanza. 
  2. In base ai risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma
1  del  presente  articolo  e  in  funzione  dell'eventuale   rischio
rilevato,  potra'  essere  disposta  la  limitazione   dell'attivita'
venatoria. 
  Art. 5-ter (Aree ad elevato rischio). - 1. Le  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano, a seguito della valutazione del rischio
di  introduzione  del  virus  dell'influenza  aviaria,  accertato  in
applicazione dei  criteri  di  cui  all'Allegato  C)  della  presente
ordinanza, individuano gli allevamenti  all'aperto,  sia  rurali  che
industriali, che devono essere sottoposti a  misure  di  biosicurezza
contenute nell'Allegato A della presente ordinanza. 
  2. Sono obbligatorie reti antipassero  per  tutti  gli  allevamenti
identificati a rischio, ai sensi del comma 1 del  presente  articolo,
al fine di evitare contatti di volatili domestici con i selvatici  e,
in particolare, tra anatidi domestici  e  avifauna  selvatica  e  tra
anatidi e altre specie di volatili. 
  3.  I  servizi  veterinari  delle  ASL  devono  effettuare   idonei
sopralluoghi per  verificare  la  corretta  attuazione  delle  misure
previste al presente articolo. 
  Art. 5-quater (Biosicurezza - deroghe). -  1.  Il  Ministero  della
salute,  con  provvedimento  del  Direttore  generale  della  sanita'
animale e del  farmaco  veterinario,  concede  le  deroghe  contenute
nell'Allegato A)  -  paragrafi  "Norme  di  conduzione",  punto  6  e
"Pulizie e disinfezioni" punto 4, alle regioni o province autonome di
Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta con  istanza  scritta,  da
trasmettere al Ministero della  salute  -  Direzione  generale  della
sanita' animale e del farmaco veterinario, previo  parere  favorevole
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle  Venezie,  sede  del
Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, e corredata di
una relazione tecnica di valutazione  del  rischio  effettuata  dalla
regione o provincia autonoma interessata.»; 
    b) l'Allegato A) e' sostituito  dall'Allegato  A)  alla  presente
ordinanza; 
    c) sono aggiunti gli allegati B) e C).