IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
  in qualita' di Autorita' di Regolamentazione del settore portale 
 
  Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre 1997, recante «Regole  comuni  per  lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali  comunitari  e  il  miglioramento
della qualita' del servizio»; 
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con  il  quale
e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE; 
  Vista  la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE  per
quanto riguarda l'ulteriore apertura  alla  concorrenza  dei  servizi
postali della Comunita'; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale
e' stata recepita nell'ordinamento nazionale  la  predetta  Direttiva
2002/39/CE; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo
22 luglio 1999,  n.  261,  che  riserva  al  fornitore  del  servizio
universale  gli   invii   raccomandati   attinenti   alle   procedure
amministrative e giudiziarie; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 del menzionato decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal  decreto  legislativo  23
dicembre  2003,  n.  384,   in   base   al   quale   l'Autorita'   di
regolamentazione del settore postale determina, nella misura massima,
le tariffe dei servizi riservati, sentito il Nucleo di consulenza per
la Regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e in  coerenza
con Linee giuda  definite  dal  CIPE,  tenuto  conto  dei  costi  del
servizio e del recupero di efficienza; 
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazione  di
atti a mezzo posta e di Comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di  atti  giudiziari»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 3 agosto 1999,  n.  265,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  autonomia  e  ordinamento  degli  enti  locali,  nonche'
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  recante  «Conferma
della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste
Italiane S.p.A.»; 
  Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65,  recante  «Linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; 
  Vista la deliberazione CIPE  29  settembre  2003,  n.  77,  recante
«Linee guida per la regolazione del settore postale»; 
  Vista la  deliberazione  ministeriale  23  dicembre  2003,  recante
«nuove tariffe dei servizi  postali  riservati  e  nuovi  prezzi  dei
servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla
corrispondenza»; 
  Visto il decreto ministeriale  29  dicembre  2005  recante  «Ambito
della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, recante «Disposizioni
in materia di invii  di  corrispondenza  rientranti  nell'ambito  del
servizio  postale  universale.  Tariffe  e  prezzi  degli  invii   di
corrispondenza per l'interno e per l'estero; 
  Visto  il  Contratto  di  programma  2006-2008  stipulato  tra   il
Ministero dello Sviluppo  Economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A.,  stipulato  in
data 17 settembre 2008, nonche'  la  delibera  CIPE  n.  121  del  18
dicembre 2008 concernente lo schema di atto  aggiuntivo  al  predetto
Contratto di programma; 
  Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2009, recante «Disposizioni
in materia di invii  di  corrispondenza  rientranti  nell'ambito  del
servizio postale universale e prezzi degli  invii  di  corrispondenza
raccomandata   e   assicurata,   non   attinenti    alle    procedure
amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»; 
  Vista la proposta di  adeguamento  dei  prezzi  prodotta  da  Poste
Italiane S.p.A. in data 25 giugno 2009, in  applicazione  del  metodo
del  price  cap  previsto  dall'art.  8  del  predetto  Contratto  di
programma,  con  la  quale  vengono  proposti  adeguamenti  tariffari
relativamente ai prodotti postali universali riservati,  al  fine  di
conseguire,  mediante  il  recupero  dell'inflazione  pregressa,  una
parziale copertura dei  costi  di  erogazione  del  servizio  ed  una
riduzione dell'onere derivante dagli obblighi di servizio universale; 
  Visto il parere del NARS reso nella seduta del 29  settembre  2010,
trasmesso con nota prot. 4803 del 28 ottobre 2010; 
  Verificata la coerenza della predetta proposta di  adeguamento  dei
prezzi alle disposizioni dell'art.  13  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto  di
programma 2006-2008, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Invii raccomandati e assicurati non retail attinenti  alle  procedure
                    amministrative per l'interno 
 
  1. Sono «invii raccomandati e assicurati non retail attinenti  alle
procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza
raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attivita' della
pubblica amministrazione e le gare ad  evidenza  pubblica  presentati
per l'accettazione al Fornitore  del  servizio  universale  presso  i
punti di accesso di cui  al  successivo  art.  2,  comma  1,  con  le
modalita' di cui al successivo art. 2,  comma  2.  A  tali  invii  si
applicano le tariffe di cui al successivo comma 2. 
  2. Per la spedizione degli invii raccomandati di cui al comma 1  si
applicano tariffe differenziate in relazione  al  peso  unitario,  al
formato e all'area di destinazione, secondo  quanto  specificato  nel
successivo comma 3 e nell'allegato 1, tabella a). Per  la  spedizione
degli invii assicurati  di  cui  al  comma  1  si  applicano  tariffe
differenziate in relazione al peso unitario, al formato e  al  valore
assicurato, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella b). 
  3. Le tariffe degli  invii  raccomandati  di  cui  al  comma  2  si
distinguono per aree geografiche,  come  individuate  dalla  legge  3
agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia  e
ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8  giugno
1990, n. 142» in: 
  a)  Area   metropolitana   (AM):   area   di   destinazione   della
corrispondenza individuata  dall'insieme  dei  Codici  di  Avviamento
Postale con terza cifra 1 o 9,  appartenenti  ai  Comuni  di  Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli; 
  b)  Capoluogo  di  provincia  (CP):  area  di  destinazione   della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra  1  o
9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane; 
  c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza
individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.