IL DIRETTORE 
          della Direzione provinciale del lavoro di Chieti 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con
gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,  concernente
la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme  in  materia  di
sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli 1,  34,
35 e 38; 
  Vista la legge 9  marzo  1989,  n.  88,  recante  «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro,  con
particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce  il  primo  comma
dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970,
circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.  e  art.  46,
commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione,  in
via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto  in
materia di  prestazioni  indicate  al  comma  1,  mentre  assegna  la
decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle  gestioni  dei
lavoratori  autonomi,  comprese  quelle   relative   ai   trattamenti
familiari di loro competenza e  quelle  di  maternita'  degli  stessi
lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato  provinciale
INPS; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996,  n.   687   di
unificazione  degli  uffici  periferici  del  MLPS   con   successiva
istituzione della Direzione provinciale del lavoro di Chieti, con  un
solo dirigente  preposto  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  gia'
attribuite all'UPLMO e all'IPL; 
  Visto il decreto del direttore della DPL di  Chieti  n.  7  del  29
agosto 2006 con il quale e' stato costituito  -  per  il  quadriennio
2006-2010  -  il  Comitato  provinciale  I.N.P.S.   e   le   speciali
commissioni operanti nell'ambito del citato comitato; 
  Visto il decreto-legge 26  gennaio  1999,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 marzo  1999,  n.  75,  con  particolare
riferimento all'art. 3 che  disciplina  la  durata  in  carica  degli
organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza; 
  Considerato che, essendo scaduto il periodo di durata in carica dei
membri del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al
suo rinnovo per il quadriennio 2010-2014 secondo le  modifiche  nella
composizione introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989  e
dall'art.7 della legge n. 122/2010, nonche' provvedere altresi'  alla
nomina dei  tre  rappresentanti  per  ciascuna  delle  categorie  dei
coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e  degli
esercenti attivita' commerciali, in qualita' di componenti delle  tre
speciali commissioni previste dal  terzo  comma  dell'art.  46  della
medesima legge n. 88/1989; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
del 1° settembre  1987,  nonche'  la  circolare  n.  45/1995  dell'11
gennaio  1995  sui   criteri   di   individuazione   del   grado   di
rappresentativita' delle OO. SS.; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni  per  la
costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla  succitata
legge n. 88/1989; 
  Vista la legge 30  luglio  2010,  n.  122,  che  ha  convertito  il
decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  recante:  «Misure  urgenti  in
materia di stabilizzazione finanziaria ed  competitivita'  economica»
ed in particolare l'art. 7, comma 10, che ha  previsto  la  riduzione
«in misura non inferiore  al  30%»  del  numero  dei  componenti  dei
comitati provinciali  dell'INPS  di  cui  sopra,  con  effetto  dalla
ricostituzione dei comitati stessi; 
  Considerato che il terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88/1989,
cosi' come modificato dalla legge n. 122/2010 attribuisce  due  posti
dei  lavoratori  autonomi  nel  Comitato  provinciale  INPS   tra   i
rappresentanti dei coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  degli
artigiani e dei commercianti ed assegna, tre posti a  ciascuna  delle
suddette categorie per le speciali commissioni dei ricorsi in materia
di  prestazioni  ai  lavoratori  autonomi,  compreso  il   Presidente
individuato tra i componenti del comitato stesso; 
  Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 35, comma  3,  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  639/1970,  i  componenti  del
comitato di cui ai punti 1,  2  e  3  dell'art.  34,  nonche'  i  tre
rappresentanti delle categorie  dei  lavoratori  autonomi  delle  tre
speciali commissioni dei ricorsi, di cui l'art. 46 legge n. 88/1999 e
circolare ministeriale n.  33/1989,  sono  nominati  su  designazione
delle  rispettive  organizzazioni  sindacali   piu'   rappresentative
operanti nella provincia; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 34 - primo comma -  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 639/1970,  cosi'  come  modificato
dall'art. 44 della legge n. 88/1989, e dell'art. 7, comma  10,  della
legge n. 122/2010 il  Comitato  provinciale  I.N.P.S.  risulta  cosi'
composto: 
  1) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda; 
  2) due rappresentanti dei datori di lavoro; 
  3) due rappresentanti dei lavoratori autonomi; 
  4) il dirigente della Direzione provinciale del  lavoro,  che  puo'
farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario  dell'Ufficio
all'uopo delegato; 
  5) il dirigente della locale Ragioneria provinciale dello Stato che
puo'  farsi  rappresentare  in  singole  sedute  da  un   funzionario
dell'Ufficio all'uopo delegato; 
  6) il dirigente della sede Provinciale dell'INPS; 
  Tenuto  conto  che,  stante   la   diminuzione   del   numero   dei
rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei  lavoratori
autonomi stabilita dalle precitate leggi 9 marzo 1989, n.  88,  e  30
luglio 2010, n. 122, la determinazione delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro alle quali assegnare  propri  rappresentanti  da
nominare nel comitato  debba  essere  effettuata  considerando  quali
delle  stesse  rivestano  un  maggior  grado  di   rappresentativita'
correlato alla  diversa  importanza  nella  provincia  delle  diverse
attivita' economiche; 
  Esperiti gli atti istruttori finalizzati  alla  determinazione  del
grado   di   rappresentativita'   a   livello    provinciale    delle
organizzazioni  sindacali,  delle  associazioni   datoriali   e   dei
lavoratori autonomi sulla base  di  appositi  elementi  oggettivi  di
valutazione; 
  Ritenuto opportuno, per la corretta formulazione del  giudizio  sul
grado   di   rappresentativita'   delle   predette    organizzazioni,
individuare tali elementi oggettivi di valutazione secondo i  criteri
di seguito specificati: 
  a) consistenza numerica dei soggetti  rappresentati  dalle  singole
organizzazioni sindacali, associazioni  datoriali  e  dei  lavoratori
autonomi; 
  b) partecipazione effettiva alla stipula di  contratti  collettivi,
integrativi e aziendali; 
  c) partecipazione alla  trattazione  di  controversie  individuali,
plurime e collettive di lavoro; 
  d) importanza, ampiezza e diffusione delle strutture  organizzative
esistenti nel territorio provinciale; 
  e) partecipazione alle procedure di attivazione  e  gestione  degli
ammortizzatori sociali; 
  f) partecipazione all'attivita' di assistenza sociale; 
  g)  partecipazione  a  commissioni  e  comitati  istituiti   presso
pubbliche amministrazioni; 
  h) consistenza delle diverse attivita'  produttive  nel  territorio
provinciale; 
  Rilevato che al  fine  di  acquisire  i  dati  e  gli  elementi  di
conoscenza e valutazione circa le  rispettive  rappresentativita'  in
riferimento alle predette lettere a), b), c), d),  e),  f),  g),  h),
sono state interpellate  le  seguenti  organizzazioni  sindacali  che
risultano operanti nella provincia: CGIL,  CISL,  UIL,  UGL,  CONFSAL
UNSA, CIDA, SINDACATO LIBERO,  CISAS,  COBAS,  CESAC,  UCICT,  UNIONE
COMMERCIANTI,  CONFESERCENTI,  ASSOCIAZIONE  INDUSTRIALI,   UNI   PMI
APINDUSTRIE,  ANCE,  ASSO  VASTO,  FEDERAZIONE  COLTIVATORI  DIRETTI,
COPAGRI,    CONFAGRICOLTURA,    UNIONE    PROVINCIALE    AGRICOLTORI,
CONFEDEREZIAONE   ITALIANA   AGRICOLTORI,    CONFARTIGIANATO,    CNA,
UPA-CLAAI, CASARTIGIANI, LEGA COOPERATIVE  ABRUZZO,  CONFCOOPERATIVE,
FED. REGIONALE U.N.C.I. ABRUZZO, AGCI, CICAS, UNSIC, CNAI; 
  Rilevato inoltre che: 
    a) si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo  fra
i datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni  sindacali  che
denotano  localmente  la  tenuita'  della  forza  associativa,  delle
attivita' sindacali svolte e delle  strutture  organizzative  ovvero,
limitatamente ai primi associano imprenditori i quali, pur  potendosi
considerare   anche   come   datori   di   lavoro,   si   configurano
essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale
veste  trovano  collocazione  per   le   rispettive   categorie   nei
ricostituendi organi collegiali INPS; 
  b) si esclude di assegnare posti spettanti  ai  rappresentanti  dei
lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. «autonome»  in
considerazione della loro minore rappresentativita'; 
  Visti  i  dati  forniti  dalla  Camera  di  commercio,   industria,
agricoltura ed  artigianato  nonche'  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale atti a  stabilire  l'importanza  ed  il  grado  di
sviluppo dei singoli settori produttivi; 
  Tenuto  conto  dei  dati  acquisiti  dall'attivita'   istituzionale
propria della  Direzione  provinciale  del  lavoro  di  Chieti  nelle
materie di competenza; 
  Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare  il  principio
della  maggiore  rappresentativita',  accoglie  anche  il   principio
costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di  garantire  il
piu' ampio ventaglio di opinioni e tesi anche se con sacrificio della
normale   corrispondenza   proporzionale   tra    rappresentanti    e
rappresentati; 
  Considerate le risultanti degli atti istruttori acquisiti dalla DPL
di Chieti e le conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  sulla
base delle istruzioni generali fornite  con  le  circolari  citate  e
secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali  in
ordine alla effettivita' dell'azione sindacale  e  e  della  presenza
pluri-categoriale  delle  associazioni  ed  organizzazioni  sindacali
territoriali interessate; 
  Considerato che le competenze del comitato in questione  concernono
esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore  dei
lavoratori appartenenti al settore privatistico; 
  Considerato che, il secondo comma  dell'art.  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 369/1970 prevede che  la  ripartizione
dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente  art.  34  deve
avvenire  tra   i   settori   economici   interessati   all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  ed  in  particolare
alle  funzioni  del  comitati  provinciali,  tra  cui  il  potere  di
decisione dei ricorsi nei settori industria,  agricoltura,  commercio
ed artigianato; 
  Rilevato che, i dati e le informazioni disponibili individuano come
settori economici piu' importanti della provincia  di  Chieti  quelli
dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura  e
che  nei  settori  dell'artigianato  e  del  commercio,  malgrado  le
significative presenze nell'ambito dei datori di lavoro, risultano in
essi rilevanti e qualificanti le caratteristiche del lavoro autonomo; 
  Tenuto conto che il comma 3 dell'art. 46  della  legge  n.  88/1989
dispone che i ricorsi concernenti lavoratori autonomi sono decisi  da
speciali   commissioni   del    Comitato    provinciale    presieduto
rispettivamente dal rappresentante del coltivatori diretti,  mezzadri
e colini, da rappresentante  degli  artigiani  e  dal  rappresentante
degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato stesso; 
  Evidenziato che dalle risultanze  degli  atti  istruttori  e  delle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla   stregua   dei
suindicati criteri, risultano come maggiormente  rappresentative  sul
piano locale le seguenti organizzazioni sindacali: 
    A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato INPS: 
  1) per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e  CIDA  (per
quest'ultima associazione vi e' espressa riserva di legge); 
  2) per i datori di lavoro: Unione Industriali e Confagricoltura; 
  3) per i lavoratori autonomi: CNA e Confcommercio; 
    B)  ai  fini  della  nomina  dei  rappresentanti  dei  lavoratori
autonomi nelle speciali Commissioni previste dal comma  3,  dell'art.
46  della  legge  n.  88/1989:  Associazione  Sindacale   Provinciale
Artigiani  (Confartigianato),  CNA,  UPA-CLAAI  per  gli   artigiani;
Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori,
e Copagri per  i  Coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni;  Unione
Commercianti e Confesercenti per i commercianti; 
  Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti  1,
2 e 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 639/1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo  comma,  della
legge n. 887/1898 debba essere cosi' ripartita: 
    a) per i lavoratori dipendenti n. 2 rappresentanti della CGIL, n.
2 rappresentanti della CISL, n. 1  rappresentante  della  UIL,  n.  1
rappresentante  della  UGL  e  n.  1  rappresentante  dei   dirigenti
d'azienda; 
    b) per i datori di lavoro n. 1 rappresentante della Confindustria
e n. 1 rappresentante della Confagricoltura; 
    c) per i lavoratori autonomi n. 1 rappresentante della  CNA  (per
gli artigiani), n. 1  rappresentante  della  Confcommercio  (per  gli
esercenti attivita' commerciali); 
  Visto che ai sensi dell'art. 35 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  639/1970,  i  membri  rappresentanti  dei  lavoratori
dipendenti, dei datori di lavoro e dei  lavoratori  autonomi  debbono
essere  designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  piu'
rappresentative operanti nella provincia; 
  Preso atto, secondo quanto previsto all'art.  35  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.   639/1970,   delle   designazioni
effettuate dalle predette  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; 
  Vista la circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e la nota n. 16822
del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Costituzione del Comitato provinciale 
 
  E' ricostituito, presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di Chieti il Comitato provinciale dell'INPS,
cosi' composto: 
    A) Rappresentanti dei lavoratori  dipendenti:  Di  Cicco  Antonio
(CGIL), D'Orazio Antonio (CGIL), Ciarciaglini Franco (CISL),  Toscano
Nicola (CISL), Barbapiccola Antonio (UIL), De Gregorio Porta Leonardo
(UGL); 
    B) Rappresentanti dirigenti d'azienda: Manganelli Alberto (CIDA); 
    C) Rappresentanti dei datori di lavoro: Calabrese  Teodoro  Ivano
(Associazione Industriali); Di Meo Lorenzo (CONFAGRICOLTURA); 
    D) Rappresentanti dei lavoratori autonomi: Buffone Andrea  (CNA),
Allegrino Angelo (Confcommercio); 
    E) Membri di diritto: 
  dott.ssa Di Muzio Cristiana, direttore pro-tempore della  Direzione
provinciale del lavoro di Chieti; 
  dott.  Cioffi  Giovanni,  direttore  pro-tempore  della  Ragioneria
Provinciale dello Stato di Chieti; 
  dott.ssa Marchetti Giuseppina,  dirigente  della  sede  provinciale
I.N.P.S. di Chieti.