IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009,  n.  99  (di
seguito: legge n. 99/09), in base al quale, al fine  di  garantire  e
migliorare la qualita'  del  servizio  elettrico  ai  clienti  finali
collegati, attraverso reti private con eventuale produzione  interna,
al  sistema  elettrico  nazionale  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  e'  incaricato  di  determinare  nuovi  criteri   per   la
definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete,  le
societa' di distribuzione in concessione, il proprietario delle  reti
private ed il cliente finale collegato a tali reti; 
  Visto l'art. 33 della legge n. 99/09, che individua la  fattispecie
delle «Reti interne di utenza»; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79  (di  seguito:
decreto legislativo n. 79/99), ed in particolare: 
    l'art. 3, comma 1, che stabilisce che il gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale  ha  l'obbligo  di  connettere  alla  rete  di
trasmissione nazionale tutti i soggetti che  ne  facciano  richiesta,
senza compromettere la  continuita'  del  servizio  e  purche'  siano
rispettate le  regole  tecniche  di  cui  al  comma  6  del  medesimo
articolo, nonche' le condizioni tecnico-economiche di  accesso  e  di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas; 
    l'art. 9, comma 1, che stabilisce che le imprese titolari di  una
concessione di distribuzione di energia elettrica hanno l'obbligo  di
connettere alle  proprie  reti  tutti  i  soggetti  che  ne  facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e  purche'
siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni  emanate
dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  in  materia  di
tariffe, contributi ed oneri; 
    l'art. 14, comma 5-quinquies, che stabilisce che, dal  1°  luglio
2007, ogni cliente  finale  ha  diritto  di  stipulare  contratti  di
fornitura di energia elettrica con qualsiasi fornitore, sia in Italia
che all'estero; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera t),  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n.  115,  che  individua  la  fattispecie  dei  «sistemi
efficienti di utenza»; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea del 13 luglio 2009,  n.  2009/72/CE,  relativa  a
norme comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica,  e  in
particolare l'art. 28, che individua la fattispecie dei  «sistemi  di
distribuzione chiusi»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 25 giugno 1999,  di  determinazione  dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di rilascio
o di conferma delle concessioni dell'attivita'  di  distribuzione  di
energia elettrica, in particolare nelle parti in cui  individuano  le
c.d. «reti con obbligo di connessione di terzi»; 
  Considerato che il quadro normativo e regolatorio vigente riconduce
alla fattispecie delle «reti con obbligo  di  connessione  di  terzi»
diverse tipologie di reti elettriche, i cui  gestori,  tuttavia,  non
sono tutti sottoposti all'obbligo di connettere alla propria  rete  i
soggetti che ne fanno richiesta; 
  Considerato che l'obbligo di connettere alla propria rete  tutti  i
soggetti che ne fanno richiesta (di seguito: «obbligo di  connessione
di terzi») e' uno degli obblighi posti in capo  ai  soli  gestori  di
rete titolari di una concessione di trasmissione o  di  distribuzione
di energia  elettrica,  in  qualita'  di  soggetti  erogatori  di  un
servizio di pubblica utilita'; 
  Considerato che  la  normativa  primaria  impone  ai  soli  gestori
titolari di una concessione di trasmissione  o  di  distribuzione  di
energia elettrica l'obbligo di connettere alla propria rete  tutti  i
soggetti che ne fanno richiesta; 
  Considerato  che  i  soggetti  connessi  direttamente   alle   reti
pubbliche  possono  stipulare  contratti  di  fornitura  di   energia
elettrica  con  qualsiasi  fornitore,  sottoscrivendo,  a  tal  fine,
appositi contratti per l'erogazione dei servizi di pubblica  utilita'
di trasporto e dispacciamento dell'energia  elettrica  (nel  seguito:
accesso al sistema elettrico) con le imprese concessionarie  di  tali
servizi; 
  Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n.  79/99,  anche
ai clienti finali  connessi  a  reti  elettriche  diverse  da  quelle
gestite dai titolari di una concessione (di  seguito:  reti  private)
deve essere garantito il diritto di scelta del proprio fornitore; 
  Considerato che il diritto di cui al precedente alinea  corrisponde
all'obbligo, per il  soggetto  che  gestisce  una  rete  privata,  di
consentire l'accesso al sistema elettrico ai soggetti  connessi  alla
propria rete che ne facciano richiesta, a  garanzia  del  diritto  di
liberta' di scelta del fornitore di energia elettrica; 
  Considerato che l'obbligo di cui al precedente alinea (di  seguito:
obbligo di libero accesso al sistema elettrico), che e' posto in capo
anche ai gestori di reti  elettriche  in  concessione,  non  comporta
necessariamente anche l'obbligo di connettere alla propria rete tutti
i soggetti che ne fanno richiesta; 
  Considerato che  i  soggetti  connessi  direttamente  ad  una  rete
elettrica gestita da un  soggetto  titolare  di  una  concessione  di
trasmissione o di distribuzione  di  energia  elettrica  (di  seguito
anche: rete pubblica) hanno accesso al sistema  elettrico  e  possono
esercitare il diritto di scelta  del  proprio  fornitore  di  energia
elettrica; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera c),  della
legge n.  99/09,  una  Rete  interna  di  utenza  e'  una  rete  «non
sottoposta all'obbligo di connessione di  terzi,  fermo  restando  il
diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima  rete  di
connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di  connessione  di
terzi», e che, pertanto, una Rete interna di utenza e' una  rete  con
obbligo di libero accesso al sistema; 
  Considerato che possono presentarsi alcune  situazioni  particolari
nelle quali reti elettriche  private  esistenti,  aventi  particolari
caratteristiche tecniche, di ubicazione o di estensione territoriale,
potrebbero consentire di evitare duplicazioni di infrastrutture e, di
conseguenza, ridurre i costi per la connessione alla rete pubblica di
nuovi soggetti o di soggetti gia' connessi a reti elettriche  private
che intendono esercitare  il  loro  diritto  di  accesso  al  sistema
elettrico; 
  Considerato che l'accesso al  sistema  elettrico,  per  i  soggetti
connessi ad una rete privata, puo' essere garantito: 
    a) mediante la realizzazione di  una  nuova  connessione  diretta
alla rete pubblica; 
    b) mediante l'utilizzo della rete privata a cui  il  soggetto  e'
gia' connesso; 
  Considerato che gli impianti elettrici asserviti  ad  utenze  nella
titolarita'  di  un  unico  soggetto   giuridico,   o   di   soggetti
appartenenti  al   medesimo   gruppo   societario,   possono   essere
considerate come «sistemi di auto-approvvigionamento  energetico»  di
un  cliente  finale  e,  conseguentemente,  non  costituiscono  «reti
elettriche»; 
  Considerato che i sistemi  di  auto-approvvigionamento  energetico,
per   come   sono   definiti,   costituiscono   di   norma    sistemi
territorialmente confinati; 
  Considerato che un sistema di auto-approvvigionamento energetico in
cui  e'  presente  un  unico  soggetto  giuridico,  o  piu'  soggetti
appartenenti allo stesso gruppo societario,  e'  assimilabile  ad  un
unico cliente finale; 
  Considerato che, in relazione alla determinazione dei corrispettivi
tariffari  di  trasmissione   e   di   distribuzione,   nonche'   dei
corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di  sistema,
l'art. 33  della  legge  n.  99/09  ha  introdotto  una  disposizione
innovativa rispetto al regime previgente, limitatamente alla norma di
cui al comma 5 del medesimo articolo; 
  Considerato che  il  regime  di  determinazione  dei  corrispettivi
previsto dall'art. 33, comma 6, della  legge  n.  99/2009,  introduce
condizioni di miglior favore per i soggetti facenti parte di una Rete
interna di utenza; 
  Considerato  che  le  condizioni  di  miglior  favore  di  cui   al
precedente  alinea  potrebbero  indurre  uno  sviluppo  eccessivo   e
incontrollato delle Reti interne di utenza; 
  Ritenuto opportuno  porre  alla  base  dei  nuovi  criteri  per  la
definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete,  le
societa' esercenti i servizi di trasporto dell'energia  elettrica  in
concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente  finale
collegato a tali reti, la  separazione  esplicita  tra  l'obbligo  di
connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno  richiesta
(obbligo  di  connessione  di  terzi),  e  l'obbligo  di   consentire
l'accesso al sistema elettrico ai soggetti gia' connessi alla propria
rete (obbligo di libero accesso al sistema); 
  Ritenuto  opportuno,  per  le  finalita'  del   presente   decreto,
introdurre  la  fattispecie  di  sistema  di  auto-approvvigionamento
energetico; 
  Ritenuto opportuno ribadire che, ai sensi del  decreto  legislativo
n. 79/99, l'obbligo di connessione di terzi e' posto in capo ai  soli
gestori  titolari  di  una   concessione   di   trasmissione   o   di
distribuzione di energia elettrica; 
  Ritenuto opportuno prevedere che tutti i gestori di reti elettriche
private siano sottoposti all'obbligo di libero accesso al sistema; 
  Ritenuto opportuno che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplini i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche,  tra  un
gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e
il gestore concessionario del pubblico servizio di distribuzione o di
trasmissione dell'energia elettrica,  con  l'obiettivo  di  garantire
condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da  parte  dei
soggetti che ne fanno richiesta, siano essi gia' connessi ad un  rete
privata ovvero richiedenti una nuova connessione; 
  Ritenuto opportuno che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
individui altresi' i criteri e le condizioni  in  base  ai  quali  un
gestore di rete concessionario puo' disporre delle infrastrutture  di
un gestore di rete caratterizzato dell'obbligo di libero  accesso  al
sistema per l'esecuzione di attivita'  legate  all'erogazione  di  un
servizio di pubblica utilita'; 
  Ritenuto    opportuno    prevedere    che     i     «sistemi     di
auto-approvvigionamento energetico» non siano soggetti all'obbligo di
connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema; 
  Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dei  corrispettivi
tariffari di  cui  all'art.  33,  comma  5,  della  legge  n.  99/09,
assimilare un sistema di auto-approvvigionamento energetico in cui e'
presente un unico soggetto giuridico, o  soli  soggetti  appartenenti
allo stesso gruppo societario, ad un unico cliente finale; 
  Ritenuto opportuno precisare ulteriori aspetti dell'art.  33  della
legge  n.  99/09,  al  fine  di  indirizzare   la   definizione   dei
provvedimenti  applicativi  da  parte  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas; 
  Ritenuto opportuno che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
monitori  l'aggiornamento  dei  soggetti  appartenenti  ad  una  Rete
interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere
l'estensione territoriale di dette reti. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua criteri  per  la  definizione  dei
rapporti intercorrenti fra gestori di reti elettriche di trasmissione
e di distribuzione in concessione, gestori di reti elettriche private
e soggetti connessi a tali reti, in attuazione  dell'art.  30,  comma
27, della legge n. 99/09. 
  2. Il  presente  decreto  individua  altresi'  alcuni  elementi  di
raccordo della disciplina per i sistemi e le reti elettriche  private
e le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09.