IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131; 
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha  istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 346; 
  Visto l'articolo 3, comma 164, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che
demanda al Ministro delle Finanze, di concerto con  il  Ministro  del
Tesoro l'adeguamento  delle  modalita'  di  calcolo  dei  diritti  di
usufrutto a vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in  ragione  della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi; 
  Visti gli articoli 23, 24, 25  e  26  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001,  n.
107; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze a norma  dell'articolo  1,  comma  404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
gennaio 2009 recante " Individuazione e attribuzioni degli uffici  di
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti." 
  Visto il decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell'economia e delle
finanze con il quale la misura del saggio degli interessi  legali  di
cui all'art.1284 del codice civile e' fissata al  1,5  per  cento  in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011; 
  Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il valore del  multiplo  indicato  nell'articolo  46,  comma  2,
lettere a) e b )  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,
relativo  alla  determinazione   della   base   imponibile   per   la
costituzione di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  66,66  volte
l'annualita'. 
  2. Il valore del  multiplo  indicato  nell'articolo  17,  comma  1,
lettere a) e  b)  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni  approvato  con   decreto
legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,  e  successive  modificazioni,
relativo  alla  determinazione   della   base   imponibile   per   la
costituzione di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  66,66  volte
l'annualita'. 
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  all'
1,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.