IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno
finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del
Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visti i propri decreti in data 24 giugno, 27 luglio, 25 agosto e 24
settembre 2010, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso
d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15
giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di
credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito
del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei
mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15
dicembre 2015, di cui al decreto del 27 luglio 2010, altresi' citato
nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei
certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta
per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500
milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 27 luglio 2010.