IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 2, comma 187 della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,
come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  26  marzo  2010,  n.  42,  il  quale
prevede, che a decorrere dal  1  gennaio  2010,  lo  Stato  cessa  di
concorrere  al  finanziamento  delle   comunita'   montane   previsto
dall'art. 34 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e
dalle altre disposizioni di legge relative  alle  comunita'  montane,
nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Considerato che in base al richiamato art. 2, comma 187, nelle more
dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42,  il  30  per  cento
delle risorse finanziarie di  cui  al  citato  art.  34  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992  e  alle  citate  disposizioni  di  legge
relative alle comunita' montane e' assegnato ai  comuni  appartenenti
alle comunita' montane e ripartito tra gli  stessi  con  decreto  del
Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede  di  Conferenza
unificata ai sensi dell'art. 3, del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281; 
  Considerato che le risorse da prendere a base di  riferimento  sono
quelle assegnate alle comunita' montane  dal  Ministero  dell'interno
per l'esercizio finanziario 2009; 
  Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi,  in  sede  tecnica,
presso la Conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nelle quali si e' convenuto  di  adottare  quali
criteri  di  riparto  delle  risorse  concesse  nell'anno  2009  alle
comunita' montane ed agli enti subentrati il riferimento alle risorse
assegnate a tali enti su base regionale e,  successivamente,  operare
l'attribuzione   in   proporzione   alla   popolazione   dei   comuni
appartenenti alle comunita' montane di ciascun territorio  regionale,
calcolando la popolazione stessa con un coefficiente di maggiorazione
del 10 per cento per i comuni risultanti come sottodotati di  risorse
ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244 ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti
dell'anno 2010; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n.  326  del  2010  in
ordine al giudizio di legittimita' Costituzionale dell'art. 2,  comma
186, lettere a) ed e), e comma 187 della legge 23  dicembre  2009  n.
191; 
  Preso atto dei  dati  dei  comuni  facenti  parte  delle  comunita'
montane nell'anno 2009; trasmessi dalla Presidenza  della  Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del  16
dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Finalita' del provvedimento e quantificazione del fondo 
 
  1. Il presente provvedimento, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  187,
della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  disciplina,  a  decorrere
dall'anno 2010, le modalita' di attribuzione ai comuni che alla  data
del 1° gennaio 2009 risultano far parte delle comunita' montane,  del
30 per cento delle risorse finanziarie gia' assegnate alle  Comunita'
montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio  finanziario  2009
sulla  base  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  34  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992  e  delle  altre  disposizioni  di  legge
relative alle comunita' montane, alla luce del giudicato di cui  alla
richiamata sentenza della Corte Costituzionale. 
  2.  La  somma  da  ripartire  ai   comuni,   tenuto   conto   degli
aggiornamenti conseguenti alla sentenza  della  Corte  Costituzionale
richiamata   in   premessa,   e'    quantificata    in    complessivi
€ 16.539.498,92.