IL DIRETTORE GENERALE 
             della pesca marittima e dell'acqua coltura 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal  Decreto
Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della  pesca
marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione
alla legge n. 963/1965; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre  0202,  relativo  allo
sfruttamento sostenibile delle risorse; 2006 relativo alle misure  di
gestione per lo sfruttamento sostenibile delle  risorse  della  pesca
nel mare Mediterraneo e recante modifica  del  regolamento  (CEE)  n.
2847/93 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/06, del 21  dicembre  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1626/94; 
  Visto in particolare l'art. 13, par.  2,  del  Reg.  1967/2006  che
dispone il divieto all'uso da reti da traino entro  una  distanza  di
1,5 miglia nautiche dalla costa e il par. 11  del  medesimo  articolo
che autorizza, qualora sussistano  determinati  requisiti,  l'uso  da
reti da traino entro una distanza  compresa  tra  0,7  e  1,5  miglia
nautiche; 
  Vista la nota della Direzione  Generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura,  n.  21391  del  16  luglio  2009,  contenente  la
comunicazione alla  Commissione  Europea  di  deroga  in  materia  di
distanza minima dalla costa per le reti da traino; 
  Vista la nota della stessa Commissione n. Mare/D2/FB/stb  D  (2010)
del 10 maggio 2010, a  riscontro  della  nota  sopra  indicata  della
Direzione Generale; 
  Ritenuto pertanto necessario autorizzare, ai  sensi  dell'art.  13,
par. 11 del predetto Regolamento, l'uso delle reti  da  traino  entro
una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 mg,  per  tutti  i  Compartimenti
marittimi della Calabria; 
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  l'elenco  allegato  al
presente decreto al fine di garantire  l'esercizio  della  pesca  con
reti a strascico, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del  Reg.
(CE)  n.1967/2006,  anche  alle  imbarcazioni  che   stazionano   nei
Compartimenti marittimi della Calabria e che ivi esercitano la  pesca
a strascico da almeno tre anni; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura che, nella riunione del 18 novembre 2010, ha  espresso
parere favorevole; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di  cui  alla  vigente
normativa in materia di conservazione delle risorse del mare e tutela
biologica e/o ambientale, in deroga al paragrafo 2  dell'articolo  13
del Reg. CE n. 1967/2006, in premessa citato,  negli  specchi  acquei
antistanti i Compartimenti marittimi della Calabria, ricompresi nella
fascia tra 0,7 ed 1,5  miglia  nautiche  dalla  linea  di  costa,  e'
consentito per le unita' da pesca di cui all'allegato elenco l'uso di
reti a strascico, a condizione che la profondita' del fondale non sia
inferiore all'isobata dei 50 metri. 
  2. Le imbarcazioni non incluse nell'allegato elenco, stazionate nei
Compartimenti marittimi della Calabria e che ivi esercitano la  pesca
a strascico da almeno tre anni, possono presentare,  entro  sei  mesi
dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  apposita  istanza   di
autorizzazione al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali   -   Direzione   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura, previa  attestazione  dei  predetti  requisiti  da
parte della Capitaneria di porto competente. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 
 
    Roma, 27 dicembre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Abate