IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del 2 ottobre 2006, modificato successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 9 febbraio  2010,  con  il  quale  e'
stato autorizzato il prodotto fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD,
con n. 13455 a nome dell'Impresa Syngenta Crop  Protection  Spa,  con
sede legale in Milano  via  Gallarate  139,  contenente  la  sostanza
attiva S-metolachlor; 
  Visto il decreto ministeriale  30  marzo  2005,  che  recepisce  la
direttiva  2005/3/CE  della  Commissione   del   19   gennaio   2005,
concernente  l'iscrizione   della   sostanza   attiva   S-metolachlor
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al
31 marzo 2015; 
  Vista la domanda presentata in data  2  luglio  2007  e  successiva
integrazione del 16 marzo  2009  dall'Impresa  medesima,  diretta  ad
ottenere la conferma dell'autorizzazione del  prodotto  fitosanitario
in questione; 
  Visto il parere espresso in data 13 aprile 2010  dalla  Commissione
Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194 favorevole alla conferma dell'autorizzazione del  prodotto  in
questione, con  inserimento  in  etichetta  di  ulteriori  avvertenze
relative alla protezione delle acque e degli organismi non bersaglio,
fino al  31  marzo  2015,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva S-metolachlor in allegato I; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 1° luglio 2010 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2010 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  E' confermata fino al 31 marzo 2015 l'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario denominato ANTIGRAM GOLD registrato  al  n.  13455  con
decreto  del  2  ottobre  2006  a  nome  dell'impresa  Syngenta  Crop
Protection Spa, con sede legale in Milano via Gallarate 139,  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto, preparato negli stabilimenti e  nelle  taglie  gia'
autorizzate. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  titolare  dell'autorizzazione  e'  tenuto  a  rietichettare  le
confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in  commercio
e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per  le
confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi  di  vendita  al
fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore  finale.   E'
altresi' tenuto ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego  del  prodotto
fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma,  7 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello