IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24  dicembre
2003, n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre  2000,  n.  328,  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del
2000 (legge finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  342,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  volontariato»,  le  cui  risorse  afferiscono  al  fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale  prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  le  finalita'
legislativamente poste  a  carico  del  Fondo  medesimo,  assicurando
prioritariamente  l'integrale  finanziamento  degli  interventi   che
costituiscono diritti soggettivi; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012»; 
  Visto in particolare il comma  1258  dell'art.  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come  modificato  dal
comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (legge
finanziaria 2008) che prevede che la dotazione  del  Fondo  nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza, di cui  all'art.  1  della  legge  28
agosto 1997, n. 285, a  decorrere  dall'anno  2007,  e'  determinata,
limitatamente alle risorse destinate ai comuni di  cui  al  comma  2,
secondo  periodo,  dello  stesso  art.  1  annualmente  dalla   legge
finanziaria, con le modalita' di cui  all'art.  11,  comma  3,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; 
  Visti i commi 471 e 472 dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,
n.  244,  che  hanno  previsto  che,   a   decorrere   dall'esercizio
finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e
successive modificazioni, si provveda  annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
della solidarieta' sociale, ad un anticipo sulle somme  destinate  al
Ministero della  solidarieta'  sociale  e  alle  regioni  e  province
autonome nel riparto del Fondo nazionale per  le  politiche  sociali,
nella misura massima  del  50%  degli  stanziamenti  complessivamente
disponibili per l'anno in corso, al netto della  parte  destinata  al
finanziamento dei diritti soggettivi; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,  che  istituisce,  tra
gli altri, il Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del
Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione
«Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali»  in  luogo  della
precedente «Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  che  individua  la  trasparenza,  anche   con   riferimento
all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni
istituzionali, come «livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione»; 
  Visto l'art. 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli  oneri  relativi
ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali, non sono piu' finanziati a valere
su tale Fondo, bensi' tramite appositi capitoli di spese obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Visto inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga  l'art.  5  della
legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo  alla  partecipazione  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi
speciali istituiti per garantire livelli  minimi  di  prestazioni  in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la decisione n. 1098/2008/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno europeo  della
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e definisce obiettivi  e
principi guida del citato anno europeo; 
  Considerato che, in particolare, all'art. 2, comma 1,  lettera  d),
della suddetta decisione,  tra  gli  obiettivi  e  i  principi  guida
dell'Anno europeo si indica il «riaffermare il fermo impegno politico
dell'Unione  europea  e  degli  Stati   membri   ad   attivarsi   con
determinazione per eliminare la poverta'  e  l'esclusione  sociale  e
promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere»; 
  Considerato che, in particolare, la suddetta decisione individua in
allegato  tra  le  priorita'  delle   attivita'   dell'Anno   europeo
«l'eliminazione della discriminazione  e  promozione  dell'inclusione
sociale degli immigrati e delle minoranze etniche»; 
  Considerata l'intesa tra la regione  Emilia-Romagna  e  la  regione
Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009,  n.  117,  recante
«Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche  e  loro
aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia
di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione»
che all'art. 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato  di
ridefinire, tra la regione Marche e  la  regione  Emilia-Romagna,  le
rispettive percentuali di riparto delle risorse del  Fondo  nazionale
per le politiche sociali  destinate  alle  regioni  e  alle  province
Autonome; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla  Corte  dei  conti  il  21
maggio 2010, foglio n. 14, registro n. 3, di anticipo sulle risorse; 
  Considerato  che  il  decreto   suddetto   ha   recepito   l'intesa
sull'anticipo e sulla sua percentuale «per l'anno  2008  e  seguenti,
fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi  di  finanziamento
nazionale della spesa sociale», come stabilito in sede di  Conferenza
unificata del 28 febbraio 2008; 
  Considerato che la somma disponibile afferente al  Fondo  nazionale
per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta
a € 435.257.959,00; 
  Ritenuto pertanto di provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
individuate secondo il piano  di  riparto  allegato  per  complessivi
€ 435.257.959,00 da destinare al finanziamento  dei  vari  interventi
previsti dalla normativa vigente; 
  Acquisita in data 8 luglio 2010 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le risorse afferenti al Fondo nazionale per  le  politiche  sociali
per l'anno 2010, ammontanti a € 435.257.959,00 sono ripartite con  il
presente provvedimento secondo il seguente  schema  per  gli  importi
indicati: 
    somme destinate alle Regioni € 373.911.240,18; 
    quota  riferita  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
€ 6.311.700,82; 
    somme attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali € 55.035.018,00. 
    Totale € 435.257.959,00.