IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
n.  1065,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 44  del  17  febbraio  1973,  con  il  quale  sono  stati
istituiti  i  registri  di  varieta'  di  cereali,   patata,   specie
oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,  in  particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art.  19-bis  della  citata  legge  n.
1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del   Registro
nazionale della varieta' da conservazione, cosi'  come  definite  dal
medesimo art. 2-bis; 
  Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  26  maggio  2008
recante  disposizioni  applicative  per  la  commercializzazione   di
sementi di varieta' da conservazione ed, in  particolare,  l'art.  2,
comma 3  che  stabilisce  le  modalita'  per  cio'  che  concerne  la
presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle
varieta'; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e
l'articolo 16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il  Regolamento
di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante  individuazione  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il parere favorevole della Regione Piemonte espresso con nota
del 6 luglio 2009; 
  Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009
con la quale vengono forniti dati integrativi relativi  alle  notizie
storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale  di
coltivazione interessate alla produzione di semente della varieta' di
fagiolo «Bianco di Bagnasco»; 
  Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 18 ottobre 2010
con la quale vengono  forniti  dati  integrativi  in  relazione  alle
superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi; 
  Considerato che la Commissione Sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1 dicembre 2010 ha  preso
atto delle conclusioni cui e' pervenuta la regione Piemonte per  cio'
che concerne l'esame della varieta' di fagiolo indicata  all'articolo
1 del presente decreto; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e'
iscritta nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, la sotto riportata varieta': 
 
                               Fagiolo 
 
    
 

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Codice      Denominazione        Responsabile della
                                 conservazione in
                                 purezza
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 3201     Bianco di Bagnasco    Consorzio di Ricerca
                                e Sviluppo per 
                                l'Ortofrutticoltura
                                Piemontese
                                (CReSO) - Cuneo
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          Avvertenza: 
              il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.