IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Vista la direttiva del Consiglio  91/414/CEE  del  15  luglio  1991
relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione  della  suddetta  direttiva   91/414/CEE,   nonche'   la
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145
del 23 giugno 1995)  concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 recante il regolamento di  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal successivo decreto del 28 luglio  2004  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE,  e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati
autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato  di
anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5,
come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290; 
  Visti  in  particolare  i   decreti   che   fissano   la   scadenza
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'impiego  di
alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 maggio 2011; 
  Visto altresi' il decreto 13 agosto  2008,  relativo  alla  proroga
temporanea al  31  dicembre  2010  dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2008 e il  31
dicembre 2010, concessa in attesa della conclusione  della  revisione
comunitaria delle sostanze attive componenti; 
  Visti i decreti ministeriali di recepimento delle  direttive  della
Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive  nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a  conclusione  della
loro revisione comunitaria; 
  Considerato che le suddette direttive di iscrizione  e  i  relativi
decreti di recepimento definiscono specifiche modalita' e scadenze di
attuazione  per  gli  adeguamenti  dei  prodotti  fitosanitari   alle
condizioni di iscrizione delle sostanze  attive  componenti,  nonche'
condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti  per  i  quali  non
sono state presentate, secondo le scadenze  prefissate,  le  relative
istanze di adeguamento e le documentazioni previste; 
  Considerato  che  sono  attualmente  in  corso  di   emanazione   i
provvedimenti   di   ri-registrazione   provvisoria   dei    prodotti
fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del
decreto legislativo n. 194/95 delle sostanze attive componenti e  che
si rende necessario assicurare  nel  contempo  la  continuita'  delle
relative autorizzazioni al commercio e all'impiego; 
  Ritenuto,  pertanto,  di   prorogare   al   30   giugno   2011   le
autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente  fissata  entro
il 31 maggio 2011, contenenti sostanze attive iscritte in Allegato  I
del decreto legislativo 194/95 a conclusione dell'iter  di  revisione
comunitaria, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza alle  condizioni  di  iscrizione  delle  sostanze  attive
componenti e di completezza  della  relativa  documentazione  di  cui
all'allegato II del sopra indicato decreto legislativo n. 194/95; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
fissate per l'iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato
I del decreto legislativo n. 194/95 e per i quali  sono  tutt'ora  in
corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i
principi uniformi di cui  all'Allegato  VI  del  decreto  legislativo
194/95 sulla base di  un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'Allegato III; 
  Ritenuto altresi' di prorogare analogamente al 30  giugno  2011  le
autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente  fissata  entro
il 31 maggio 2011  contenenti  sostanze  attive  revisionate  le  cui
direttive di iscrizione, pubblicate nella  Gazzetta  della  Comunita'
Europea, non  sono  ancora  entrate  in  vigore,  al  fine  di  poter
provvedere alle previste verifiche; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono prorogate al 30 giugno 2011 le  autorizzazioni  all'immissione
al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati  con
scadenza precedentemente fissata entro il 31 maggio 2011,  contenenti
sostanze attive iscritte in Allegato I  del  decreto  legislativo  n.
194/95 a conclusione dell'iter di revisione comunitaria, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza alle  condizioni  di  iscrizione  delle  sostanze  attive
componenti e di completezza  della  relativa  documentazione  di  cui
all'allegato II del sopra indicato decreto legislativo n. 194/95; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
fissate per l'iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato
I del decreto legislativo n. 194/95 e per le quali sono  tutt'ora  in
corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i
principi uniformi di cui  all'Allegato  VI  del  decreto  legislativo
194/95 sulla base di  un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'Allegato III; 
  Sono  altresi'  prorogate  al  30  giugno  2011  le  autorizzazioni
all'immissione al commercio e all'impiego dei  prodotti  fitosanitari
autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il  31  maggio
2011 contenenti sostanze  attive  revisionate  le  cui  direttive  di
iscrizione, pubblicate nella Gazzetta della  Comunita'  Europea,  non
sono ancora entrate in vigore, fatti comunque salvi  gli  adempimenti
previsti dai relativi decreti di recepimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle   imprese
interessate. 
    Roma, 31 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello