L'AUTORITA' PER L'ENERGIA 
                         ELETTRICA E IL GAS 
 
  Nella riunione del 3 dicembre 2010; 
  Visti  i  seguenti  provvedimenti  e  le  successive  modifiche   e
integrazioni: 
    la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); 
    il decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio  2001,  n.
244/01 (di seguito: d.P.R. n. 244/01); 
    la legge 23 agosto 2004, n. 239/04; 
    la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07; 
    la legge 23 luglio 2009, n. 99/09; 
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; 
    il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03; 
    il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07; 
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
dicembre  2008,   recante   l'aggiornamento   delle   direttive   per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999; 
    l'allegato A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 9 giugno 2006,  n.  111/06
(di seguito: deliberazione n. 111/06); 
    il  Testo  integrato  delle   disposizioni   dell'Autorita'   per
l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela  e  di  salvaguardia  ai   clienti   finali,   allegato   alla
deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07  (di  seguito:
Testo Integrato Vendita - TIV); 
    il  Testo  integrato  delle   disposizioni   dell'Autorita'   per
l'erogazione dei servizi  di  trasmissione,  distribuzione  e  misura
dell'energia elettrica  per  il  periodo  di  regolazione  2008-2011,
allegato alla  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  2007,  n.
348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto - TIT); 
    l'Allegato A alla deliberazione  dell'Autorita'  3  giugno  2008,
ARG/elt 74/08 (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto  -
TISP); 
    la deliberazione dell'Autorita' 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08; 
    la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08; 
    la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno  2010,  VIS  46/10  (di
seguito: deliberazione VIS 46/10); 
    la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 2010, VIS  175/10  (di
seguito: deliberazione VIS 175/10). 
  Considerato che: 
    il Testo Integrato dello Scambio sul Posto ha previsto che: 
      il servizio di scambio sul  posto  sia  erogato  dal  GSE  agli
utenti dello scambio; 
      entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di vendita che,  nel
corso dell'anno solare precedente hanno fornito utenti dello  scambio
trasmettano al GSE,  tramite  il  portale  informatico  appositamente
predisposto e secondo modalita' definite dal medesimo GSE, i seguenti
dati e informazioni, su base annuale  solare  e  relativi  a  ciascun
utente dello scambio: 
        a) la tipologia di utenza ai sensi dell'art.  2,  comma  2.2,
del Testo Integrato Trasporto; 
        b) le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di
trasporto,  ai  sensi   del   Testo   Integrato   Trasporto,   e   di
dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06; 
        c) l'onere sostenuto dall'utente dello scambio,  espresso  in
euro,  per  l'approvvigionamento  dell'energia  elettrica  prelevata,
inclusivo  degli  oneri  relativi  ai  servizi  di  trasporto  e   di
dispacciamento (OPR), relativo all'anno precedente.  Tale  onere,  su
base annuale  solare,  deve  risultare  evidente  dalle  fatture  che
l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che  al  GSE,
qualora esplicitamente richiesto; 
      i  soggetti  responsabili   della   raccolta,   validazione   e
registrazione  delle  misure  dell'energia  elettrica   prelevata   e
dell'energia  elettrica  immessa,  trasmettano  al   GSE   i   valori
dell'energia elettrica immessa  e  dell'energia  elettrica  prelevata
tramite ciascun punto di scambio con le stesse  tempistiche  previste
dall'art. 18 del Testo Integrato Vendita, secondo modalita' e formati
definiti dal GSE; 
      la regolazione economica del  servizio  di  scambio  sul  posto
venga effettuata dal GSE  a  conguaglio  su  base  annuale  solare  a
seguito dell'espletamento degli adempimenti posti in capo  all'utente
dello scambio  e  all'impresa  di  vendita,  nonche'  degli  obblighi
informativi  in  capo  ai  soggetti  responsabili   della   raccolta,
validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica; 
    l'art. 4 dello schema di convenzione, definito dal GSE  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3.3, del Testo Integrato dello Scambio sul Posto e
approvato  dall'Autorita',  tra  l'altro  prevede  che  il  GSE,  con
riferimento a ciascun anno di competenza: 
      entro il giorno 15 del  mese  di  maggio  dell'anno  successivo
all'anno di competenza, pubblichi il contributo in conto  scambio  di
conguaglio; 
      entro il quindicesimo giorno  lavorativo  del  mese  di  giugno
dell'anno successivo all'anno di competenza, accrediti gli importi  a
conguaglio sul conto corrente bancario indicato dall'operatore  nella
propria «scheda dati anagrafici»; 
    il paragrafo 4.8 delle Regole tecniche per la Determinazione  del
contributo in conto scambio definite dal GSE ai  sensi  dell'art.  10
del  Testo  Integrato   dello   Scambio   sul   Posto   e   approvate
dall'Autorita' prevede che il GSE: 
      segnali     all'Autorita'     ogni     anomalia     riscontrata
nell'applicazione dello scambio  sul  posto;  e  che,  tali  anomalie
includano eventuali problematiche relative alla trasmissione dei dati
di misura e delle informazioni di cui ai precedenti alinea; 
      intraprenda sistematiche azioni di sollecito verso il  soggetto
inadempiente per acquisire, per ogni impianto, il dato necessario per
il corretto calcolo del contributo in acconto o conguaglio; 
      comunichi  annualmente  all'Autorita',  entro  il   30   giugno
dell'anno successivo a quello di competenza del contributo,  l'elenco
dei  soggetti  che,  consecutivamente  o  per  piu'  periodi,   siano
risultati inadempienti; 
    sono pervenute all'Autorita' numerose segnalazioni  da  parte  di
utenti dello scambio in cui i medesimi  utenti  lamentano  ritardi  e
presunte disfunzioni nell'erogazione  del  servizio  di  scambio  sul
posto; 
    con  la  deliberazione  VIS   46/10,   l'Autorita'   ha   avviato
un'istruttoria conoscitiva sulle modalita' e sui tempi di  erogazione
del servizio di scambio sul posto (di seguito: l'Istruttoria); 
    nell'ambito dell'Istruttoria sono  state  acquisite  informazioni
relative al servizio di scambio sul posto erogato dal GSE, sia in via
diretta dallo stesso GSE che da altri soggetti interessati; e che gli
esiti delle attivita' sono  riportati  nel  documento  «Relazione  in
esito  all'istruttoria  conoscitiva  in  merito  alle  modalita'   di
erogazione  del  servizio  di  scambio  sul  posto»,  allegato   alla
deliberazione VIS 175/10 (di seguito: Relazione); 
    dalla Relazione: 
      appare un sostanziale ritardo, per  gran  parte  delle  imprese
distributrici e,  soprattutto,  per  gran  parte  delle  societa'  di
vendita, nella trasmissione dei dati di misura e  delle  informazioni
necessarie per l'erogazione del servizio di scambio sul posto; 
      traspare un sostanziale ritardo nell'implementazione, da  parte
del GSE, di  adeguati  portali  informatici  per  la  raccolta  e  la
gestione delle misure e dei dati  necessari  per  l'erogazione  dello
scambio sul posto; 
      emerge una disfunzionale applicazione del Testo Integrato dello
Scambio sul Posto particolarmente diffusa; 
      emerge che, in seguito dell'avvio dell'istruttoria  conoscitiva
da  parte  dell'Autorita',  si  e'  assistito  ad   una   progressiva
implementazione del Testo Integrato dello Scambio sul Posto: 
        a) sia da parte del GSE, che  ha  migliorato  la  gestione  e
l'utilizzo dei propri portali informatici; 
        b) sia da parte delle imprese distributrici e delle  societa'
di vendita, che hanno iniziato a trasferire al GSE i dati di misura e
le informazioni anagrafiche; 
      emerge che permangono tuttavia, con riferimento all'anno  2009,
dati di misura e informazioni non ancora disponibili; 
    quanto  sopra  evidenzia  il  protrarsi  di  condotte,  da  parte
dell'insieme degli operatori sopra richiamati,  idonee  a  ledere  il
diritto degli utenti del servizio di scambio sul posto alla  corretta
erogazione del servizio stesso; 
    pertanto, nei confronti  dei  predetti  operatori,  sussistono  i
presupposti per prescrivere, ai sensi dell'art. 2, comma 20,  lettera
d),  della  legge  n.   481/95,   la   cessazione   delle   condotte,
relativamente alle disfunzioni occorse per l'anno  2009,  ancora  non
rimediate; 
    sussistono ragioni di urgenza che impongono l'immediata  adozione
di provvedimenti prescrittivi  diretti  a  far  cessare  le  suddette
perduranti condotte lesive al  fine  di  evitare  il  verificarsi  di
pregiudizi non riparabili in danno degli utenti dello scambio. 
  Ritenuto che: 
    sia necessario e urgente ordinare, ai sensi  dell'art.  2,  comma
20, lettera d), della legge n. 481/95, 
      alle imprese  distributrici  e  alle  societa'  di  vendita  di
trasmettere al GSE i dati di misura e le informazioni  necessarie  ai
fini dell'applicazione a  conguaglio  dello  scambio  sul  posto  per
l'anno 2009; 
      al GSE di pubblicare i valori dei contributi in  conto  scambio
relativi all'anno 2009, e corrispondere il relativo contributo per lo
scambio sul posto; 
    sia, a tal fine, opportuno fissare termini per l'adempimento alle
predette prescrizioni, coerenti anche con l'esigenza di  regolare  la
misura  dei  possibili  ritardi,  oltre  i  quali  possono  ritenersi
integrati i presupposti per l'adozione di provvedimenti  sanzionatori
di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95; 
    in considerazione del rilevante numero di destinatari, sulla base
di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del d.P.R. n.  244/01,  sia
opportuno dare comunicazione del presente provvedimento  ai  soggetti
interessati a mezzo di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale  e  dell'avviso  in  almeno  due  quotidiani  a  diffusione
nazionale,   trasmettendolo   altresi'   ad   almeno   due   soggetti
direttamente individuabili. 
 
                              Delibera: 
 
  1. Di ordinare, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera  d),  della
legge n. 481/95: 
    a) alle imprese distributrici, di: 
      a1)  trasmettere  al  GSE,  entro  15  giorni  dalla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i dati di misura necessari ai
fini dell'applicazione a  conguaglio  dello  scambio  sul  posto  per
l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle  complessivamente
necessarie; 
      a2) completare la trasmissione delle misure  mancanti  entro  i
successivi tre mesi; 
    b) alle societa' di vendita, di: 
      b1)  trasmettere  al  GSE,  entro  15  giorni  dalla  data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni necessarie ai
fini dell'applicazione a  conguaglio  dello  scambio  sul  posto  per
l'anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle  complessivamente
necessarie; 
      b2) completare  la  trasmissione  delle  informazioni  mancanti
entro i successivi tre mesi; 
    c) al GSE, di: 
      c1) pubblicare, entro 45 giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, i valori del contributo  in  conto  scambio
relativi all'anno 2009, per almeno il 96% degli utenti dello  scambio
sul posto; 
      c2) completare la pubblicazione entro i successivi tre mesi; 
    d) al GSE, di: 
      d1) erogare il contributo in conto  scambio  relativo  all'anno
2009, entro 75 giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, per almeno il 96% degli utenti dello scambio sul posto; 
      d2) completare l'erogazione del contributo entro  i  successivi
tre mesi. 
  2. Di prevedere, per la verifica del rispetto delle prescrizioni di
cui al punto 1, lettere a1),  b1),  c1)  e  d1),  e  quindi  ai  fini
dell'eventuale  avvio  di  procedimenti  sanzionatori  in   caso   di
inadempimento, che il GSE trasmetta all'Autorita': 
    a) entro 45 giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, un rapporto, relativo all'anno  2009,  che  evidenzi,  per
ogni impresa distributrice,  il  numero  di  misure  complessivamente
necessarie ai fini del rispetto del Testo Integrato dello Scambio sul
Posto e il numero di  misure  trasmesse  al  medesimo  GSE  entro  il
termine previsto alla lettera a1) del precedente punto 1; 
    b) entro 45 giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, un rapporto, relativo all'anno  2009,  che  evidenzi,  per
ogni   societa'   di   vendita,   il   numero   delle    informazioni
complessivamente necessarie ai fini del rispetto del Testo  Integrato
dello Scambio sul Posto e il numero di informazioni trasmesse al GSE,
entro i termini previsti alla lettera b1) del precedente punto 1; 
    c) entro 90 giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, con riferimento all'anno 2009: 
      il numero di convenzioni di scambio sul posto attive; 
      il  numero  dei  contributi  in  conto  scambio  di  conguaglio
pubblicati entro il termine previsto alla lettera c1) del  precedente
punto 1; 
      il numero dei pagamenti effettuati entro  il  termine  previsto
alla lettera d1) del precedente punto 1. 
  3. Di prevedere che il rispetto delle prescrizioni di cui al  punto
1, lettere a2), b2), c2) e  d2),  sara'  verificato  nell'ambito  del
normale esercizio dei poteri di controllo e vigilanza dell'Autorita'. 
  4. Di pubblicare l'avviso del presente provvedimento  nel  Corriere
della Sera e nel Sole 24 Ore. 
  5. Di trasmettere il presente provvedimento ad  Enel  S.p.A.  e  al
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. 
  6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). 
  Avverso il presente  provvedimento  puo'  essere  proposto  ricorso
dinanzi  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale   della
Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni  dalla  data
di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al  Capo  dello
Stato, entro il termine di 120 giorni. 
    Milano, 3 dicembre 2010 
 
                                                 Il presidente: Ortis