IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003); 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n.  803,  in
data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido  Rasi
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determina con la quale la societa' «Novartis Farma S.p.a.»
ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale «Xolair»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione
del prezzo del medicinale per l'estensione della tabella di  dosaggio
delle IgE fino a 1500 IU/ml; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 28 settembre 2010; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del  14
ottobre 2010, 2 novembre 2010, 11 novembre 2010; 
  Vista la deliberazione n. 28 del 25 novembre 2010 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale XOLAIR (omalizumab) e' rinegoziato alle condizioni di
seguito indicate: 
    confezione: 150 mg polvere e solvente per  soluzione  iniettabile
uso sottocutaneo un flaconcino con  polvere:  150  mg+una  fiala  con
solvente: 2 ml, A.I.C. n. /E 036892014 (in base 10), 135VCG (in  base
32), classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 369,60; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 609,99. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  come  da  condizioni
negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale,  i  centri  utilizzatori  dovranno  compilare  la   scheda
raccolta dati informatizzata di arruolamento che  indica  i  pazienti
eleggibili e  la  scheda  di  follow-up  e  applicare  le  condizioni
negoziali   secondo    le    indicazioni    pubblicate    sul    sito
http://monitoraggio‑farmaci.agenziafarmaco.it,   categoria   Progetti
Specifici,  che  costituiscono  parte   integrante   della   presente
determinazione.