IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140 della legge 23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le regioni Lazio (16 aprile  2009)
e Sardegna (29 aprile 2009) che stabiliscono che  il  trattamento  di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito  e  posto  a
carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  in  data  8  febbraio  2010,
relativo alla societa' «Quality for technology S.r.l.», per la  quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra  citata,  ai
fini della concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle regioni Lazio (15 giugno 2010)  e  Sardegna
(9 marzo 2010) che si sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  «Quality  for
technology S.r.l.», in conformita' agli  accordi  siglati  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda «Quality for technology  S.r.l.»,  in  favore  di  dieci
lavoratori, per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a  carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni,  previsto  dall'art.
2, comma 36 della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e' autorizzata la concessione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8  febbraio
2010, per il periodo dal 1° febbraio 2010  al  31  gennaio  2011,  in
favore di un numero  massimo  di  dieci  lavoratori,  della  societa'
«Quality for technology S.r.l.», cosi' suddivisi: 
    Lazio: otto lavoratori; 
    Sardegna: due lavoratori. 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE-POR regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 174.236,60. 
  Matricola INPS: n. 7037728857. 
  Pagamento diretto: si.