IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico»,  ed  in  particolare
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice che consentano al Tesoro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno  od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati  finanziari,
l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per  consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati; 
    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito  pubblico
interno  ed  estero,   al   rimborso   anticipato   dei   titoli,   a
trasformazioni di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto ministeriale n. 73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con
il quale vengono regolate le operazioni di  concambio  di  titoli  di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; 
  Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il
quale il Dipartimento del Tesoro e' stato autorizzato  ad  effettuare
le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  a  valere  sul  conto
disponibilita' del Tesoro per il servizio di  tesoreria  (di  seguito
«conto disponibilita'»), mediante depositi  o  impieghi  sul  mercato
monetario nonche' attraverso il ricorso ad altre  operazioni  in  uso
nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo  decreto
ministeriale; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in  particolare  l'art.
47 recante: «Modifiche alla disciplina  dei  conti  intrattenuti  dal
Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide»,  con  il  quale
sono state introdotte modifiche all'art. 5  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398; 
  Considerato che il Dipartimento del Tesoro pone in essere: 
    in occasione delle  operazioni  di  ristrutturazione  del  debito
pubblico,  accordi   con   istituzioni   finanziarie   al   fine   di
regolamentare le operazione medesime; 
    accordi  di  carattere  generale  con  le  medesime   istituzioni
finanziarie, al fine di disciplinare i  predetti  contratti,  secondo
quanto stabilito dall'International Swap &  Derivatives  Association,
gia' International Swap Dealers Association (I.S.D.A.),  associazione
di   categoria   tesa   a    garantire    dal    punto    di    vista
giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali  fra
le controparti; 
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con  il  quale,
mentre si  attribuisce  agli  organi  di  governo  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  ed  in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale  si  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  ed  in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Ritenuta la necessita' di delineare gli  obiettivi  di  riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno  finanziario
2011, le operazioni di emissione dei prestiti indicate  nel  medesimo
articolo verranno disposte dal Direttore generale del Tesoro  o,  per
sua delega, dal Dirigente generale capo della Direzione competente in
materia di debito pubblico  (d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del
presente decreto, come «Direttore della direzione II»). 
  Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di  titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso  o  variabile.   Potra',   inoltre,   procedere   all'emissione
temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire  il  ricorso
ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso  nella  prassi
finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei  mercati,  nonche'
le  operazioni  relative  alla  gestione  del  conto  disponibilita',
disciplinate dal decreto ministeriale del  30  dicembre  2005  citato
nelle  premesse  e  successive   modificazioni,   nonche'   eventuali
ulteriori modifiche.