IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro: di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del Tesoro e' stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito «conto disponibilita'»), mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonche' attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 47 recante: «Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide», con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398; Considerato che il Dipartimento del Tesoro pone in essere: in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime; accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti; altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2011; Decreta: Art. 1 Emissione dei prestiti Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2011, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente generale capo della Direzione competente in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Direttore della direzione II»). Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potra', inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati, nonche' le operazioni relative alla gestione del conto disponibilita', disciplinate dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2005 citato nelle premesse e successive modificazioni, nonche' eventuali ulteriori modifiche.