IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi,
alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese
dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo i criteri del
citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che risultano applicabili al presente riordino;
Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla
lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del
2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'Istituto sono
affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia
preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8 marzo 2010,
17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo,
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e
forestali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Denominazione
1. L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di
seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n.
1612, di seguito denominato: «legge», e' riordinato dal presente
regolamento.
2. Lo IAO e' dotato di autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e'
sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli
affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che
impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando
l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei
risultati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 26 ottobre 1962, n. 1612 (Riordinamento
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in
Firenze) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1962, n. 305.
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 giugno 1988, n. 129, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' il seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevente interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo art. 14.».
- Il testo degli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti
confermati ai sensi del primo periodo possono essere
oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi
pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al
secondo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti
pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui
regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro
il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via
definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di
quelli che formano oggetto di apposite previsioni
legislative di riordino entrate in vigore nel corso della
XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa".
6. L'Unita', per il monitoraggio, istituita dall'art.
1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti periferiche nell'ambito delle prefetture uffici
territoriali del Governo nel rispetto delle procedure
previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione».
- Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150.
- Il testo dell'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' il seguente:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto art.
74».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 26 ottobre 1962, n.
1612, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 10, comma 5 e dell'art. 2, comma 3
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' il seguente:
«5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto
agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo
tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri,
oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel
campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la
gestione di iniziative di sviluppo nei settori
agro-zootecnico, forestale e agro-industriale».
«3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la
fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture,
attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di
sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di
carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento
delle finalita' di cui all'art. 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria,
all'attivita' e al capitale di organismi, banche e fondi
internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione
allo sviluppo della Comunita' economica europea;
c) l'impiego di personale qualificato per compiti di
assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione
e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo
sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione
sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco,
in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai
fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione
di personale italiano destinato a svolgere attivita' di
cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e
interventi ad opera di organizzazioni non governative
idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio
personale nei Paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per
migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per
promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con
la sua diretta partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola
per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via
di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi
dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di
iniziative volte all'intensificazione degli scambi
culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con
particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di
ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento
di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di
natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in
via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e
interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i
programmi e l'azione della Comunita' europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e
comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione
delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei
Paesi beneficiari;».