IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Prato
Visti:
il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del
7 novembre 1996, n. 687 recante norme per l'unificazione degli uffici
periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed
istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;
la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli
ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza
sociale;
il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di attuazione
della predetta legge;
la legge 9 marzo 1989, n. 88 sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S.
e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli artt.. 34, 35, 36
e 37 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro, con particolare riferimento all'art. 4 ,
in cui sono specificati gli elementi sintomatici del grado di
rappresentativita' delle associazioni sindacali;
la legge 24 novembre 2000, n. 340 (norme in materia di
delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi);
le direttive ministeriali sulla costituzione degli organi
collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla Circ. n.
31/89 del 14 aprile 1989 e alla Circ. n. 33/89 del 19 aprile 1989
emanate dalla Direzione Generale della Previdenza Sociale, Divisione
III, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a seguito
dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;
la circolare prot. 13409 del 26 aprile 1993 della Direzione
Generale dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale;
la circolare prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 del
Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Divisione I - emanata a seguito dell'entrata in vigore del
decreto-legge 31 maggio 2010, che, tra l'altro, all'art. 7 comma 10,
ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero
dei componenti dei Comitati Provinciali dell'INPS e delle Commissioni
Speciali dei Comitati Provinciali competenti a decidere i ricorsi
avverso i provvedimenti dell'Inps, concernenti le prestazioni di cui
all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 639/70, il quale
prevede che tutti gli organi disciplinati dallo stesso D.P.R. sono
rinnovati ogni quattro anni;
i precedenti decreti di ricostituzione rispettivamente del
Comitato e delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi
concernenti i lavoratori autonomi presso la sede provinciale
dell'I.N.P.S. di Prato e successive modificazioni;
Considerato che:
si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi
collegiali;
il Comitato deve essere composto cosi' come previsto dal primo
comma dell'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
dall'art. 44 della legge n. 88\1989;
ai fini della nomina dei componenti del Comitato si deve
procedere preliminarmente alla ripartizione del numero dei componenti
di tale organo tra i settori economici interessati all'attivita'
dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni dei comitati
provinciali, in osservanza dei criteri di cui al secondo comma
dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 639/1970;
alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei
ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si
deve provvedere in conformita' con quanto stabilito dall'art. 46,
terzo comma, della legge n. 88/89;
Viste le risultanze degli atti istruttori;
Ritenuto che:
la competenza e' propria;
e' stata effettuata la ripartizione del numero dei membri del
Comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art.
35 del D.P.R. n. 639/1970;
ai fini dell'attribuzione dei posti dei rappresentanti dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi
nell'ambito del Comitato e delle speciali Commissioni, tenuto conto
anche del numero limitato dei posti disponibili, occorre accertare
quali siano le associazioni sindacali piu' rappresentative e, di
conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre predeterminare i
criteri di valutazione della maggiore rappresentativita';
un primo criterio di valutazione puo' essere costituito dalle
indicazioni contenute nel quinto comma dell' art. 4 della legge n.
936/1986 sul CNEL;
nella individuazione dei criteri selettivi della maggiore
rappresentativita', un consolidato indirizzo giurisprudenziale,
tendente alla valorizzazione del pluralismo partecipativo, ritiene
che, ai fini della valutazione del grado di rappresentativita', vanno
necessariamente considerate, accanto al dato quantitativo della
consistenza numerica dei soggetti rappresentati e della maggiore o
piu' complessa struttura organizzativa dell'associazione sindacale,
la specialita', qualita' e rilevanza degli interessi collettivi
coinvolti;
inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha specificato che i
criteri selettivi della maggiore rappresentativita' devono essere
tali da consentire un equo contemperamento del c.d. criterio
maggioritario (attribuzione di tutti i posti disponibili alla
associazione sindacale datoriale piu' rappresentativa del settore),
con il criterio selettivo rispondente al principio di rilevanza
costituzionale (art. 3 Cost.) del pluralismo partecipativo
(considerazione anche della specificita', qualita' e rilevanza degli
interessi espressi);
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e' stata
affermata la necessita' di un «contemperamento del criterio
pluralistico con il principio proporzionale, che richiede una
selezione, tra le associazioni piu' rappresentative, di quelle piu'
rappresentative»;
la Corte Costituzionale (Sent. n. 975/1988) ha espresso
l'orientamento per cui «la legge non puo' individuare a priori una o
piu' organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma
deve rimettere tale determinazione all'autorita' amministrativa
preposta alla nomina che, volta per volta, valutera',
comparativamente, il rispettivo grado di rappresentativita' delle
associazioni sindacali esistenti»;
ai fini della piu' corretta formulazione del giudizio sulla
effettiva operativita' e sul grado di rappresentativita' delle
associazioni sindacali, in carenza di una espressa previsione
normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri
di valutazione:
per le 00-SS. dei lavoratori:
a) la consistenza numerica degli iscritti;
b) partecipazione alla contrattazione collettiva;
c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie
individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale del
Lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le
organizzazioni contrapposte;
e) stipula contratti collettivi di lavoro;
f) rappresentanza aziendale elettiva;
per le 00. SS. dei datori di lavoro:
a) consistenza numerica delle aziende associate e dei
lavoratori da queste occupate;
b) partecipazione alla contrattazione collettiva;
c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie
individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale del
Lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le
organizzazioni contrapposte;
e) stipula contratti collettivi di lavoro;
in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate
C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., alle quali vanno assegnati
rispettivamente i posti di componente in seno al Comitato come di
seguito specificato: n. 3 posti alla C.G.I.L.; n. 2 posti alla
C.I.S.L.; n. 1 posto alla U.I.L.;
l'associazione sindacale dei dirigenti di azienda piu'
rappresentativa e' risultata la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei
Dirigenti di Azienda);
sulla base della ripartizione per settori economici del numero
dei posti di componenti del Comitato in rappresentanza dei datori di
lavoro, n. 1 posto deve essere attribuit0 al settore industria ed n.
1 posto al settore artigianato;
nel settore industria, l'associazione datoriale largamente piu'
rappresentativa e' risultata l'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE e ad essa
vanno attribuiti i posti di componente in rappresentanza del settore;
per quel che concerne il settore artigianale, in base alle
risultanze istruttorie ed alle valutazioni incrociate e comparate,
formulate sulla base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra
enunciati, e' emerso che l'associazione maggiormente rappresentativa
e' la CONFARTIGIANATO;
con riferimento al predetto settore artigiano, il posto del
rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al Comitato deve
essere attribuito all'organizzazione piu' rappresentativa del
settore, e, cioe', alla CONFARTIGIANATO, in modo che risulti
attribuita alla stessa associazione anche la presidenza della
speciale Commissione;
conseguentemente il posto di componente del Comitato in
rappresentanza dei datori di lavoro artigiani deve essere assegnato
alla CONFARTIGIANATO;
i posti in rappresentanza dei lavoratori autonomi della categoria
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e di quella esercenti
attivita' commerciali vanno attribuiti, rispettivamente, alla
COLDIRETTI - Prato e alla CONFCOMMERCIO che sono risultate le
associazioni piu' rappresentative per le predette categorie;
e' opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri
selettivi della maggiore rappresentativita' anche alla nomina dei
quattro componenti di ognuna delle tre speciali Commissioni del
Comitato Provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della legge
n. 88/1989;
ai fini della nomina dei componenti delle predette speciali
Commissioni, le associazioni piu' rappresentative sono risultate le
seguenti, alle quali vanno attribuiti i posti di componenti come di
seguito specificato:
a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
COLDIRETTI PRATO - 1 posto;
C.I.A. - 1 posto;
CONFAGRICOLTURA - 1 posto.
b) per la categoria artigiani:
CONFARTIGIANATO - 2 posti;
C.N.A Artigianato Pratese - 1 posto.
c) per la categoria esercenti attivita' commerciali:
CONFCOMMERCIO - 2 posti;
CONFESERCENTI - 1 posto;
sono state richieste alle associazioni sindacali piu'
rappresentative come sopra specificato le designazioni dei
rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali;
sono pervenute dalle predette associazioni le designazioni
richieste;
Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il Comitato Provinciale presso la sede provinciale
I.N.P.S. di Prato.
Esso ha la seguente composizione:
A) Componenti di diritto:
DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di
Prato;
DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Tesoro di
Prato;
DIRIGENTE pro-tempore della Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di
Prato;
B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
LACARIA LUCIANO C.G.I.L.
VAROCCHI ADRIANO C.G.I.L.
TARGIONI GIANCARLO C.G.I.L.
PETRA' FRANCA C.I.S.L.
ARONICA CALOGERO C.I.S.L.
BETTOCCHI Bruno U.I.L.
C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda:
GAZZOLO Francesco C.I.D.A.
D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:
INDUSTRIA: ANDREA LO ROCCO UNIONE INDUSTRIALE PRATESE;
ARTIGIANATO: CECCONI SAVERIO CONFARTIGIANATO.
E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI: LANDINI Andrea
COLDIRETTI - PRATO.
ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI: BARONCELLI CATERINA
CONFCOMMERCIO.