IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento
unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il
quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato
inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei
vini;
Visto il proprio decreto 6 agosto 2009 recante la procedura a
livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 479/2008;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009,
n. 88;
Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11,
comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire
la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e
integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune
disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61;
Ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato
decreto 6 agosto 2009, le disposizioni nazionali procedurali
applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare
la domanda di protezione di una denominazione di origine o una
indicazione geografica di cui all'art. 118 sexies del reg. CE n.
1234/2007;
b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) per Regione, la competente Regione o Provincia autonoma,
ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui territorio
insiste la produzione interessata alla protezione;
d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
e) quando non diversamente specificato, per Denominazione,
indistintamente "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) ovvero
"Indicazione Geografica Protetta" (IGP);
f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" (DOCG)
e "Denominazione di Origine Controllata" (DOC), le "menzioni
tradizionali" italiane di cui all'articolo 118 duovicies, par. 1,
lett. a) del reg. CE n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i
prodotti in questione recano una DOP.