IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191; 
  VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania  (16.04.2009),
Toscana (16.04.2009), Calabria (22.04.2009)  e  Sicilia  (22.04.2009)
che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito  spettante
a ciascun lavoratore e' integrato  da  un  contributo  connesso  alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  in  misura
pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  18.03.2010,  relativo
alla societa' ANSALDOBREDA SPA, per la quale sussistono le condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in  deroga  alla
vigente normativa; 
  VISTI gli assensi  delle  Regioni  Campania  (17.03.2010),  Toscana
(11.06.2010), Calabria (09.03.2010) e  Sicilia  (21.05.2010)  che  si
sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota  parte  del
sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  societa'  ANSALDOBREDA  SPA,  in  conformita'  agli
accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e  delle
Politiche Sociali; 
  VISTA l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda ANSALDOBREDA SPA,  per  il  periodo  dal  01.04.2010  al
31.03.2011, in favore di un numero  massimo  di  229  lavoratori,  in
forza presso gli stabilimenti di Napoli (NA),  Pistoia  (PT),  Reggio
Calabria (RC) e Carini (PA); 
  VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  RITENUTO, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 18.03.2010, per il periodo dal 01.04.2010 al  31.03.2011,  in
favore di un numero  massimo  di  229  lavoratori,  dipendenti  dalla
societa' ANSALDOBREDA SPA, in forza presso gli stabilimenti di: 
• Napoli (NA) - 122 lavoratori; 
• Pistoia (PT) - 54 lavoratori; 
• Reggio Calabria (RC) - 38 lavoratori; 
• Carini (PA) - 15 lavoratori. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata: 
• fino ad un massimo del 5% per il periodo che va dal  01/04/2010  al
  31/05/2010; 
• fino ad un massimo del 14% per il periodo che va dal 01/06/2010  al
  30/06/2010; 
• fino ad un massimo del 21% per il periodo che va dal 01/07/2010  al
  31/07/2010; 
• fino ad un massimo del 5% per il periodo che va dal  01/08/2010  al
  31/08/2010; 
• fino ad un massimo del 9% per il periodo che va dal  01/09/2010  al
  30/09/2010; 
• fino ad un massimo del 15% per il periodo che va dal 01/10/2010  al
  31/10/2010; 
• fino ad un massimo del 21% per il periodo che va dal 01/11/2010  al
  30/11/2010; 
• fino ad un massimo del 8% per il periodo che va dal  01/12/2010  al
  31/12/2010; 
• fino ad un massimo del 23% per il periodo che va dal 01/01/2011  al
  31/01/2011; 
• fino ad un massimo del 7% per il periodo che va dal  01/02/2011  al
  28/02/2011; 
• fino ad un massimo del 2% per il periodo che va dal  01/03/2011  al
  31/03/2011. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: 
• l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito
  spettante al lavoratore, calcolato secondo  la  vigente  normativa,
  per il periodo dal 01/04/2010 al  31/03/2011,  (ad  esclusione  dei
  lavoratori della Regione Campania e della Regione Sicilia,  per  il
  periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011); 
• l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
  spettante al lavoratore, calcolato secondo  la  vigente  normativa,
  limitatamente ai lavoratori della Regione Campania e della  Regione
  Sicilia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/201 1; 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale
(ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania e della  Regione
Sicilia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/03/2011). 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         418.532,99
(quattrocentodiciottomilacinquecentotrentadue/99). 
  Matricola: 5106034292 / 6300359381 / 5510058949 
  Pagamento diretto: SI