IL CAPO DIPARTIMENTO 
            delle politiche competitive del mondo rurale 
                          e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61,  recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge  7
luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966  con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata del vino «Bianco di Pitigliano» ed e' stato approvato  il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata  dal  Consorzio  Vini  D.O.C.  Ansonica
Costa  dell'Argentario,  Bianco  di  Pitigliano,  Capalbio,  Parrina,
Sovana, intesa ad ottenere la riduzione dell'acidita'  totale  minima
dei  vini  a  denominazione  di  origine   controllata   «Bianco   di
Pitigliano»,  prevista  all'art.  6  del  relativo  disciplinare   di
produzione; 
  Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopra citata
domanda; 
  Ritenuto pertanto doversi procedere  alla  riduzione  dell'acidita'
totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco
di Pitigliano»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a  denominazione  di
origine controllata «Bianco di Pitigliano», per la tipologia  bianco,
previsto all'art. 6  del  relativo  disciplinare  di  produzione,  e'
ridotto da 5,50 g/l a 4,50 g/l. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e le relative disposizioni entrano in  vigore  il
giorno della sua pubblicazione. 
    Roma, 30 dicembre 2010 
 
                                  Il capo dipartimento: Rasi Caldogno