IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice e' stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina; Vista la domanda con la quale il sig. Enrico Lisetto Boscolo, cittadino italiano, nato a Chioggia (Venezia) il 21 aprile 1965, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia in data 17 febbraio 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci; Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 15 dicembre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Slovenia, dal sig. Enrico Lisetto Boscolo, ritenendolo corrispondente a quello italiano; Ritenuto che il richiedente e' in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina; Decreta: Art. 1 Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia, in data 17 febbraio 2007 dal sig. Enrico Lisetto Boscolo, nato a Chioggia (Venezia) il 21 aprile 1965, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.