IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Pala Giovanni, nato il 18 gennaio  1976  a
Sassari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai tini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  Stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto Stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente sig.  Pala  e'  in
possesso del titolo accademico ottenuto in  data  4  luglio  2005  in
Italia presso la Universita' degli studi di Sassari; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine  degli  avvocati  di
Sassari; 
  Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del
25 giugno 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna); 
  Considerato che l'accesso alla professione di  avvocato  in  Spagna
non  presuppone  alcuna  esperienza   lavorativa,   essendo   fondata
esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del  laureato,  sicche'
queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza  della
«qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea; 
  Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra  non  puo'
essere considerato  un  «mero  atto  formale»  oppure  una  «semplice
omologazione»  del   diploma   di   laurea   acquisito   in   Italia,
rappresentando  piuttosto  l'attestazione  ufficiale  di   qualifiche
supplementari acquisite in diritto spagnolo; 
  Ritenuto, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  possano  essere
qualificati quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  Stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in  diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito  in  Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  la  fattispecie  non  e'   riconducibile
nell'ambito di previsione di cui alla sopra  citata  pronuncia  della
Corte  di  Giustizia,  essendo  stata  riscontrata   una   formazione
professionale  aggiuntiva  acquisita  in  Spagna  e  che,   pertanto,
sussistono  i  presupposti   per   l'applicazione   della   direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con conseguente  riconoscimento  del  titolo  di  «Abogado»  ai  fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.  191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita in altro Paese  una  formazione  professionale  del  tutto
corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale  del
richiedente; 
  Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare  la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso risulta in
possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale,  in
quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente
il superamento di esami di diritto spagnolo; 
  Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la
pratica in Italia se, da un lato,  non  puo'  consentire,  stante  la
previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del  decreto  28
maggio 2003, n. 191, di limitare alla  sola  prova  orale  la  misura
compensativa da applicare (non potendosi  ritenere  che  sussista  un
percorso  formativo  analogo),  puo',  d'altro  lato,  consentire  di
limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella
redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola  redazione
di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la  verifica
della capacita' professionale pratica dell'interessato; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie  essenziali  al   fine
dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 novembre 2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Pala Giovanni, nato il 18 gennaio 1976 a Sassari, cittadino
italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado»  quale
titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) una prova scritta  consistente  nella  redazione  di  un  atto
giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del  candidato:  diritto
civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo   (sostanziale   e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 6 dicembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano