IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21  dicembre  1988,
relativa   al   riavvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti  i
prodotti da costruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE; 
  Visto il decreto 9  maggio  2003,  n.  156  concernente  criteri  e
modalita'  per  il  rilascio  dell'abilitazione  degli  organismi  di
certificazione, ispezione e prova; 
  Vista la legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  di  adempimento  degli
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 47; 
  Visto il D.M. 25 luglio 2006 con cui l'organismo  ITC-CNR  Istituto
per le tecnologie della costruzione e'  abilitato  ad  effettuare  la
valutazione di  conformita'  alla  direttiva  89/106/CEE  secondo  il
sistema di attestazione 3 per la norma europea EN 14351-1:2006; 
  Vista la domanda 13 settembre 2010, dell'organismo ITC-CNR Istituto
per le tecnologie della costruzione con sede in Via Lombardia,  49  -
20098 San Giuliano Milanese (Milano), di estensione di autorizzazione
ad effettuare la valutazione di conformita' alla direttiva 89/106/CEE
secondo il sistema di attestazione 1 per i prodotti da costruzione di
cui alla norma europea EN 14351-1:2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo ITC-CNR Istituto per le tecnologie della costruzione
con sede in Via Lombardia, 49 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano),
e' autorizzato a svolgere attivita' di valutazione della  conformita'
dei prodotti da costruzione secondo le norme e  relativi  sistemi  di
attestazione sotto riportati: 
    a)  EN  14351-1:2006  -finestre  e  porte -  norma  di  prodotto,
caratteristiche prestazionali - parte 1:  finestre  e  porte  esterne
pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o  di  tenuta
al fumo. Sistema di attestazione 1. 
  2. L'autorizzazione ha validita' di sette anni  a  decorrere  dalla
data del decreto di abilitazione originario citato nelle premesse.