IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza della sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieurin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieurin FH (Ingegnere civile diplomato con specializzazione nel settore dei trasporti)» conseguito presso la «Fachhochschule Lippe und Hoxter» il 6 settembre 2004; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2010; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Alla sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia; Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio e (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi, Roma, 7 gennaio 2010 Il direttore generale: Saragnano