IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti  temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei  cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei  relativi
titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, come modificata dalla  direttiva  2006/100/CE  del  20
novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto  legislativo
n. 206 del 2007 il quale stabilisce che  il  riferimento  ai  decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394  del  1999
si intende fatto al titolo III del decreto  legislativo  n.  206  del
2007; 
  Vista la domanda con la quale il sig. Mondragon Rojas Aldo Enrique,
cittadino peruviano, ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
«obstetra» conseguito in Peru',  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia
della professione di ostetrico; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione  alle
regioni a compiere gli atti  istruttori  per  il  riconoscimento  dei
titolo   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito, in  legge,  dell'art.  1  della
legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni; 
  Vista l'istruttoria compiuta dall'I.R.E.F.; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessato; 
  Acquisito il parere della Conferenza dei  servizi,  espresso  nella
riunione del 21 ottobre  2010,  prevista  dall'art.  12  del  decreto
legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n.
319 del 1994, la cui disciplina e' confluita nell'art. 16 comma 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso il richiedente; 
  Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  titolo  di  «obstetra»   conseguito   nell'anno   1997   presso
l'«Universidad nacional de  Cajamarca»  (Peru')  dal  sig.  Mondragon
Rojas Aldo Enrique, nato a Cajamarca (Peru')  il  giorno  20  ottobre
1972,  e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia   della
professione di ostetrico.