IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,  convertito  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648, recante misure  per  il  contenimento
della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di  spesa  per
l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 300 del 23
dicembre 1996 ed in particolare l'art. 1, comma 4; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del 4 ottobre 2000 e successivi  provvedimenti  di  modificazione  ed
integrazione, concernenti l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto l'art. 3, commi 2, 4 e 5 del decreto-legge 17 febbraio  1998,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile  1998,  n,
94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17  febbraio  1998,
recante disposizioni urgenti in materia di  sperimentazioni  cliniche
in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142  del  21  giugno
2006, recante attuazione della  direttiva  2001/83/CR  (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 219, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  184  del  9  agosto
2003,  recante  attuazione  della   direttiva   2001/20/CR   relativa
all'applicazione della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), in particolare l'art. 1, comma 796, lettera z); 
  Vista la nota del Ministro della salute n. DGFDM/SDG/P/5106/I.4.c.b
del 12 febbraio 2007, finalizzata a  continuare  ad  assicurare  agli
assistiti  trattamenti  indispensabili  e   appropriati   alle   loro
specifiche  condizioni  patologiche,  attraverso   la   revisione   e
l'aggiornamento dell'elenco dei  farmaci  predisposto  in  attuazione
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996; 
  Considerato il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004, finalizzato ad agevolare lo sviluppo e  l'accessibilita'
di medicinali per uso pediatrico e recante disposizioni per gli Stati
Membri sulla necessita' di raccogliere i dati  disponibili  su  tutti
gli impieghi esistenti dei medicinali nella popolazione pediatrica; 
  Ritenuto di integrare ed aggiornare l'elenco dei farmaci  erogabili
a totale carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  predisposto  in
attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21  ottobre  1996,
n. 536, sopra citato, inserendo  in  un  nuovo  distinto  allegato  i
farmaci con uso consolidato nel trattamento  di  patologie  infettive
pediatriche per indicazioni anche differenti da quelle  previste  dal
provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Tenuto   conto   dei   pareri    della    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica (CTS) resi nella riunione del 23  e  24  novembre
2010 - Stralcio Verbale n. 11; 
  Tenuto conto  degli  approfondimenti  effettuati  nel  corso  della
riunione del Gruppo tecnico delle Regioni sul tema dell'off-label  in
data 3 aprile 2007; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996, istituito  con
il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato  20
luglio  2000,  citato  in  premessa,  e  gia'  aggiornato   come   da
determinazione 20 gennaio 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 22 del  28  gennaio  2010,  e'  ulteriormente  integrato  mediante
l'aggiunta, alla  specifica  sezione  concernente  i  medicinali  che
possono essere utilizzati, in  ambito  pediatrico,  per  una  o  piu'
indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate,  della  lista
costituente l'allegato  P2,  che  ne  costituisce  parte  integrante,
relativa ai farmaci con uso consolidato, sulla base  dei  dati  della
letteratura  scientifica,  nel  trattamento  di  patologie  infettive
pediatriche. 
  2.  L'utilizzo  dei  medicinali  di  cui  all'elenco  del  comma  1
(limitatamente alla specifica sezione in cui sono inserite  le  liste
costituenti  gli  allegati  P1  e  P2,  non  comporta  l'obbligo   di
trasmissione dei dati individuati dall'art. 4 (monitoraggio  clinico)
e dall'art. 6 (spesa farmaceutica) del provvedimento  CUF  datato  20
luglio 2000, citato in premessa.