IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n  6,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e  coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e  coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel  mare  territoriale  e  nella
piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio  1957,
n. 6, sulla  ricerca  e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e
gassosi; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  norme  per  l'attuazione  del   nuovo   Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali  idroelettriche
ed  elettrodotti,   idrocarburi   e   geotermia,   autoproduzione   e
disposizioni fiscali; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.  625,  recante
attuazione della direttiva  94/22/CE,  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi; 
  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di  energia  ed,  in  particolare,  l'articolo  45  in  merito   alle
iniziative a favore dei residenti  nelle  regioni  interessate  dalla
estrazione di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  da  realizzarsi  in
relazione  alle  produzioni  di  idrocarburi  ottenute  in   ciascuna
regione; 
  Ritenuto   opportuno,   per   ragioni   di   economicita'   e    di
semplificazione, adottare iniziative a  favore  dei  residenti  nelle
regioni interessate istituendo  un  "bonus  idrocarburi"  da  erogare
direttamente a tutti i residenti maggiorenni  muniti  di  patente  di
guida; 
  Considerato che nella seduta del 23 settembre 2010 della Conferenza
unificata i rappresentanti delle regioni e degli  enti  locali  hanno
espresso, rispettivamente: parere negativo salvo  accoglimento  della
proposta  di  eliminare  la  gestione  dell'agevolazione  a   livello
centrale disponendo  la  gestione  dell'intero  fondo  in  capo  alle
regioni interessate, comprese quelle nei cui territori sono  presenti
impianti  di   rigassificazione;   parere   favorevole   condizionato
all'accoglimento di modifiche volte essenzialmente  ad  estendere  la
platea  dei  beneficiari  a  soggetti  non  maggiorenni   muniti   di
certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  le   richieste   degli   enti
territoriali in primo luogo per l'aderenza alle disposizioni di legge
cui  si  da'  attuazione,  finalizzate  alla  predisposizione  di  un
meccanismo che primariamente disponga la destinazione di un beneficio
direttamente in capo ai soggetti interessati; in secondo  luogo,  per
la  necessita'  di  circoscrivere  il  godimento  del  beneficio   ai
cittadini maggiorenni residenti nelle regioni  su  cui  insistono  le
attivita' estrattive interessate dall'aumento delle aliquote; infine,
per l'esigenza di evitare una eccessiva frammentazione del  beneficio
qualora questo fosse esteso ai soggetti  non  maggiorenni  muniti  di
certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori  e  di  prevenire
possibili condotte elusive nell'applicazione del beneficio altrimenti
verificabili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  e'  finalizzato   all'attuazione   delle
disposizioni previste dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.
99, relative alle iniziative a favore  dei  residenti  delle  regioni
interessate dalle estrazioni di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  da
realizzarsi  mediante  l'istituzione  di   un   «bonus   idrocarburi»
attribuito direttamente a tutti i  residenti  maggiorenni  muniti  di
patente di guida, ovvero mediante altre forme agevolative.