IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia ed, in particolare, l'articolo 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione; Ritenuto opportuno, per ragioni di economicita' e di semplificazione, adottare iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate istituendo un "bonus idrocarburi" da erogare direttamente a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida; Considerato che nella seduta del 23 settembre 2010 della Conferenza unificata i rappresentanti delle regioni e degli enti locali hanno espresso, rispettivamente: parere negativo salvo accoglimento della proposta di eliminare la gestione dell'agevolazione a livello centrale disponendo la gestione dell'intero fondo in capo alle regioni interessate, comprese quelle nei cui territori sono presenti impianti di rigassificazione; parere favorevole condizionato all'accoglimento di modifiche volte essenzialmente ad estendere la platea dei beneficiari a soggetti non maggiorenni muniti di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori; Ritenuto di non poter accogliere le richieste degli enti territoriali in primo luogo per l'aderenza alle disposizioni di legge cui si da' attuazione, finalizzate alla predisposizione di un meccanismo che primariamente disponga la destinazione di un beneficio direttamente in capo ai soggetti interessati; in secondo luogo, per la necessita' di circoscrivere il godimento del beneficio ai cittadini maggiorenni residenti nelle regioni su cui insistono le attivita' estrattive interessate dall'aumento delle aliquote; infine, per l'esigenza di evitare una eccessiva frammentazione del beneficio qualora questo fosse esteso ai soggetti non maggiorenni muniti di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e di prevenire possibili condotte elusive nell'applicazione del beneficio altrimenti verificabili; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto e' finalizzato all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relative alle iniziative a favore dei residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi da realizzarsi mediante l'istituzione di un «bonus idrocarburi» attribuito direttamente a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida, ovvero mediante altre forme agevolative.