IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 59 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»  che  riconosce  un
contributo straordinario per l'anno 2010, pari a 5 milioni di euro  a
favore degli orfani delle vittime di terrorismo  e  delle  stragi  di
tale matrice che siano stati gia' collocati in  pensione,  disponendo
altresi' che con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   si   provveda   alla
ripartizione di detto  contributo  sulla  base  dei  criteri  di  cui
all'art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e  successive
modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra
le diverse categorie di beneficiari; 
  Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante:  «Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e
successive modificazioni; 
  Ritenuto che la sopra richiamata somma di  € 5.000.000,00  prevista
dall'art. 2, comma 59 della legge n. 191/2009 debba essere  ripartita
tra gli orfani delle vittime  decedute  in  conseguenza  di  atti  di
terrorismo e delle stragi di tale matrice, limitatamente agli  orfani
gia' collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010; 
  Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione,
che l'erogazione debba essere  effettuata  dagli  enti  previdenziali
competenti a seguito di istanza presentata dagli interessati; 
  Visto l'esito della riunione di coordinamento  tenutasi  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento   per   il
coordinamento amministrativo, in data 3 novembre  2010,  al  fine  di
acquisire l'assenso delle amministrazioni interessate  all'emanazione
del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 2,  comma  59,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli  orfani  delle  vittime
decedute in conseguenza di atti di terrorismo e  di  stragi  di  tale
matrice, che siano stati gia' collocati in pensione alla data del  1°
gennaio 2010.