IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto  l'accordo  governativo  del   23.03.2009,   di   recepimento
dell'intesa del 10.03.2009 intervenuta presso la Regione  Lazio,  con
il quale, considerata la  situazione  di  crisi  nella  quale  si  e'
trovata la Aeroporti di Roma Spa, e' stato concordato il  ricorso  al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di  130  unita'
lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non  oltre  il  15
aprile 2009; 
  Vista la nota della societa'  Aeroporti  di  Roma  Spa,  datata  21
aprile 2009, con la quale la societa' dichiara che la decorrenza  del
trattamento di cassa integrazione guadagni sara' il 1.06.2009,  ferma
restando al 14.04.2011 la scadenza del  trattamento,  secondo  quanto
previsto dal sopracitato accordo del 23.03.2009; 
  Visto il decreto n. 53043, del 12/07/2010, con il  quale  e'  stata
autorizzata la concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, in favore di  un  numero  massimo  di  99  unita'
lavorative, della societa' Aeroporti di  Roma  Spa,  per  il  periodo
dall'1.06.2010 al 30.11.2010; 
  Vista l'istanza con la quale la societa' Aeroporti di Roma Spa,  ha
richiesto  la  concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 99 unita'
lavorative per il periodo dall'1.12.2010 al 14.04.2011; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di 99 unita' lavorative, per  il  periodo
dall'1.12.2010 al 14.04.2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 99
unita' lavorative, della societa'  Aeroporti  di  Roma  Spa,  per  il
periodo dall'1.12.2010 al 14.04.2011. 
  Unita': Fiumicino (RM); 
  Matricola INPS: 7016347787; 
  Pagamento diretto: NO.