IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma  della  Sardegna
su  istanza  dei  produttori  interessati,  intesa  a  modificare  il
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba»; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla   Regione   autonoma
Sardegna, in merito alla istanza  sopra  indicata,  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba»; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di  modifica  della
denominazione  di  origine  controllata  «Campidano  di  Terralba»  o
«Terralba» e del  relativo  disciplinare  di  produzione,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  286  del  7  dicembre
2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Campidano  di  Terralba»  o  «Terralba»  in  conformita'  al  parere
espresso dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione  di  origine
controllata «Campidano  di  Terralba»  o  «Terralba»,  approvato  con
D.P.R. 15 novembre 1975 e successive  modifiche,  e'  sostituito  per
intero dal testo annesso al presente decreto.