IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che  figurano  nell'allegato  del  Regolamento  (CE)
n.2400/96,  sono  automaticamente  iscritte   nel   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla  registrazione,
fra le altre,  della  denominazione  di  origine  protetta  «Pancetta
Piacentina»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, disponendo l'istituzione di  un  elenco  degli  organismi
privati  autorizzati  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni  ed  individuando
nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
l'Autorita' nazionale preposta  al  coordinamento  dell'attivita'  di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; 
  Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1999,
con il quale l'organismo denominato «ECEPA - Ente  di  certificazione
prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n.
5, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta «Pancetta Piacentina»; 
  Visti  il  decreto  20  marzo  2002  e  successivi,  con  i   quali
l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «ECEPA
- Ente di  certificazione  prodotti  agroalimentari»ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione   di   origine   protetta   «Pancetta
Piacentina», e' stata prorogata fino all'emanazione  del  decreto  di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg.  (CE)  n.
510/06; 
  Considerato che con Regolamento (UE) n. 1170 della Commissione  del
10 dicembre 2010 e' stata accolta la modifica di cui sopra; 
  Considerato  che  l'organismo  «ECEPA  -  Ente  di   certificazione
prodotti agroalimentari» ha predisposto il piano di controllo per  la
denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» conformemente
allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentarie  forestali,  in  quanto   Autorita'   nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si  e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 30 novembre 2010; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «ECEPA -  Ente  di  certificazione  prodotti
agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma  n.  5,  e'
autorizzato ad espletare le funzioni  di  controllo,  previste  dagli
articoli  10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.   510/2006   per   la
denominazione di origine protetta «Pancetta  Piacentina»,  registrata
in  ambito  Unione  europea  con  regolamento  (CE)  n.  1263   della
Commissione del 1° luglio 1996.