IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti  i  decreti  25  ottobre  2010,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 2010, con i
quali sono stati da ultimo modificati i  disciplinari  di  produzione
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini «Murgia» e «Daunia»; 
  Visti  i  decreti  3  novembre  2010,  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2010, con
i quali sono stati da ultimo modificati i disciplinari di  produzione
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini «Puglia» e «Salento»; 
  Visto  il  decreto  3  novembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010,  con
il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di  produzione
dell'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Valle d'Itria»; 
  Visto  il  decreto  5  novembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 2010,  con
il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di  produzione
dell'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Tarantino»; 
  Vista la  richiesta  pervenuta  dalla  Regione  Puglia,  intesa  ad
ottenere la rettifica dell'art.  2  dei  disciplinari  di  produzione
delle sopra citate Indicazioni Geografiche  Tipiche,  in  particolare
per  prevedere  l'utilizzo  della  tipologia  «rosato»  per  i   vini
qualificati con il nome di un vitigno a bacca  nera,  che  era  stato
erroneamente  omesso  nell'ambito  della  formulazione   dei   citati
disciplinari; 
  Ritenuta accoglibile la predetta richiesta di rettifica,  intesa  a
sanare la carenza dei richiamati disciplinari di produzione; 
  Tenuto altresi' conto che e' in fase di  pubblicazione  il  decreto
ministeriale  decreto  ministeriale   16   dicembre   2010,   recante
disposizioni applicative del decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.
61, relativo alla tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne  la  disciplina
dello  schedario  viticolo  e  della  rivendicazione  annuale   delle
produzioni, con il quale  in  particolare  sono  stabilite  le  nuove
disposizioni  in  merito  alla  gestione  dei  codici  dei  vini   in
questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di rettifica, l'art. 2 dei disciplinari  di  produzione
dei  vini  a  Indicazione  Geografica  Tipica   «Murgia»,   «Daunia»,
«Puglia», «Salento», «Valle d'Itria»  e  «Tarantino»,  modificati  da
ultimo con i decreti richiamati in  premessa,  e'  integrato  con  il
seguente comma: 
  «I vini qualificati con la specificazione  di  uno  dei  vitigni  a
bacca nera di cui al comma 3  possono  essere  prodotti  anche  nella
tipologia rosato.»