IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
 
Visto il riconoscimento a denominazione di  origine  controllata  dei
vini  «Valpolicella  Ripasso»  nonche'  l'approvazione  del  relativo
disciplinare di produzione; 
 
Vista la nota prot. 49/10 del 05 luglio 2010 presentata dal Consorzio
tutela vino  Valpolicella  con  la  quale  e'  stata  individuata  la
"Societa' italiana per  la  qualita'  e  la  rintracciabilita'  degli
alimenti s.r.l.", inserita nell'elenco di cui all'art. 13,  comma  7,
del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  quale  struttura  di
controllo della denominazione di  origine  controllata  «Valpolicella
Ripasso»; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione  Veneto,  con  nota
prot. n. 646873/48 del 13 dicembre 2010 nelle  more  di  costituzione
del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla "Societa' italiana per la  qualita'  e
la  rintracciabilita'  degli  alimenti  s.r.l."  quale  struttura  di
controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; 
 
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento  di  autorizzazione  nei  confronti   della   "Societa'
italiana per  la  qualita'  e  la  rintracciabilita'  degli  alimenti
s.r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1. La "Societa' italiana per la qualita' e la rintracciabilita' degli
alimenti s.r.l.", con sede in vicolo A. Mattielli, 11 Soave (VR),  e'
autorizzata  ad  effettuare  i  controlli  previsti   dall'art.   118
septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni
applicative, per la DOC «Valpolicella Ripasso» nei confronti di tutti
i soggetti  presenti  nella  filiera  che  intendono  rivendicare  la
predetta denominazione di origine.