IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
 
Visto l'art. 10 comma 4 e 5 del decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
 
Visto il riconoscimento a denominazione di  origine  controllata  dei
vini «Soave» nonche'  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
 
Visto il decreto dirigenziale prot. 17097 del 27 luglio 2009 relativo
al  conferimento  alla  Societa'  italiana  per  la  qualita'  e   la
rintracciabilita' degli alimenti s.r.l.” in  breve  “Siquria  s.r.l.”
dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste  dall'art.
48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Soave». 
 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla “Societa' italiana per la  qualita'  e
la  rintracciabilita'  degli  alimenti  s.r.l.”  quale  struttura  di
controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione  Veneto,  con  nota
prot. n. 17807/60 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione  del
Gruppo tecnico di valutazione  previsto  dall'art.  13  comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
 
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1. Il piano dei controlli  per  la  DOC  «Soave»,  approvato  con  il
decreto dirigenziale prot. 17097 del  27  luglio  2009,  e'  adeguato
secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e
le  successive  disposizioni   applicative   previste   dal   decreto
ministeriale 2 novembre 2010. 
 
2. La “Societa' italiana per la qualita' e la rintracciabilita' degli
alimenti s.r.l.”, gia' autorizzata con il decreto dirigenziale  prot.
17097 del 27 luglio 2009, deve  assicurare  che,  conformemente  alle
prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi  produttivi
ed i prodotti certificati della  predetta  denominazione  di  origine
rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel  relativo  disciplinare  di
produzione. 
 
3. La struttura di  controllo  autorizzata  non  puo'  modificare  la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza, la documentazione di sistema come  depositata  presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  senza
il preventivo assenso del Ministero stesso. 
 
4. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano
di  controllo  ed  il  prospetto  tariffario  approvati,   senza   il
preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
ricorsi. 
 
5.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di   rispettare   le
prescrizioni  previste  nel  presente  decreto  nonche'  nel  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre
2010 e delle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.