IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del  22  ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
 
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del  Consiglio  del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
 
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
 
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
 
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
 
Visto il riconoscimento a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o  «Fior  d'Arancio
Colli Euganei» nonche' l'approvazione del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
 
Vista la nota prot. 171/2010 U del 23 dicembre  2010  presentata  dal
Consorzio di tutela vini DOC Colli Euganei  con  la  quale  e'  stata
individuata la societa' “Valoritalia societa' per  la  certificazione
delle qualita' e  delle  produzioni  vitivinicole  italiane  s.r.l.”,
inserita nell'elenco  di  cui  all'art.  13,  comma  7,  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo  della
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Euganei  Fior
d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei»; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione  Veneto,  con  nota
prot. n. 18037 del 14 gennaio 2011 nelle  more  di  costituzione  del
Gruppo tecnico di valutazione  previsto  dall'art.  13  comma  1  del
decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
 
Vista la documentazione agli atti del  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' “Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l.” quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata e garantita di cui sopra; 
 
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione  del
provvedimento  di  autorizzazione  nei   confronti   della   societa'
“Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
1. La societa' “Valoritalia  societa'  per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”,  con  sede
in Roma, Via Piave, 24, e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive disposizioni applicative, per la DOCG «Colli Euganei  Fior
d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» nei confronti di tutti  i
soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta
denominazione di origine.