IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota congiunta, del 20 dicembre 2010, presentata dai Consorzi di tutela Lison-Pramaggiore e Piave con la quale e' stata individuata la societa' “Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con nota prot. n. 18038 del 14 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' “Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.” quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' “Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”; Decreta: Art. 1 1. La societa' “Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.”, con sede in Roma, Via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.