IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Visto l'accordo governativo  del  23  marzo  2009,  di  recepimento
dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso  la  regione  Lazio,
con il quale, considerata la situazione di crisi nella  quale  si  e'
trovata la «ADR Engineering S.p.a.», e' stato concordato  il  ricorso
al trattamento di cassa integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  per
un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un  numero  massimo  di
tre unita' lavorative che verranno poste in C.I.G.S. a partire da non
oltre il 15 aprile 2009; 
  Vista la nota della societa' «Aeroporti di Roma S.p.a.», datata  21
aprile 2009, con la quale la  societa'  dichiara  che  per  tutte  le
aziende del «Gruppo aeroporti di Roma», compresa la «ADR  Engineering
S.p.a.», la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni
sara' il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza
del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo  del
23 marzo 2009; 
  Visto il decreto n. 53041 del 12 luglio 2010, con il quale e' stata
autorizzata la concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria in favore di un numero massimo di  due  unita'
lavorative, della societa' «ADR Engineering S.p.a.», per  il  periodo
dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010; 
  Vista l'istanza con la quale la societa' «ADR Engineering  S.p.a.»,
ha richiesto la concessione del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38  della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, in favore  di  un  numero  massimo  di  due
unita' lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2010  al  14  aprile
2011; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22 dicembre 2008, n.  203,  in
favore di due unita' lavorative, per il periodo dal 1° dicembre  2010
al 14 aprile 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38 della legge 22  dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un  numero  massimo  di
due unita' lavorative, della societa' «ADR Engineering  S.p.a.»,  per
il periodo dal 1° dicembre 2010 al 14 aprile 2011 - unita': Fiumicino
(Roma); matricola I.N.P.S.: n. 7038451457; pagamento diretto: no.