IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio  di  gas  naturale  in  giacimenti  di  idrocarburi,  come
modificata dal decreto legislativo n. 164/2000; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, il quale all'art. 11, comma 1, prevede  che
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato,
attualmente   Ministro   dello   sviluppo   economico,   approvi   il
disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del  gas  naturale
e, al comma 2 dello  stesso  articolo,  prevede  l'aggiornamento  del
disciplinare; 
  Visto il decreto legislativo n. 164/2000 che all'art. 13, commi 1 e
2  prevede  che  il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  attualmente  Ministro  dello  sviluppo  economico,
emani le norme  tecniche  per  l'effettuazione  delle  operazioni  di
stoccaggio di gas  naturale  e  il  loro  aggiornamento  in  funzione
dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico, all'art. 1,  comma  8,  lettera  b),
numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni  inerenti  lo
stoccaggio di gas naturale in giacimento; 
  Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che, all'art.  11,  comma
1,  prevede  che  l'attivita'  di  stoccaggio  del  gas  naturale  in
giacimenti o unita' geologiche  profonde  e'  svolta  sulla  base  di
concessione, di durata non superiore a  venti  anni,  rilasciata  dal
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
attualmente Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre  2008,
n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello  sviluppo
economico» che attribuisce, tra l'altro, alla Direzione generale  per
le risorse minerarie ed energetiche compiti  di  autorizzazione  allo
stoccaggio delle risorse del sottosuolo; 
  Visto l'art. 1,  comma  61,  della  legge  n.  239/2004,  il  quale
stabilisce che  i  titolari  di  concessioni  di  stoccaggio  di  gas
naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe
di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di  stoccaggio  e
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime; 
  Vista la legge n. 239/2004 che  all'art.  1,  comma  60,  prevedeva
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, della  legge  24
novembre 2000, n. 340, rubricato «Utilizzo dei siti  industriali  per
la sicurezza e l'approvvigionamento strategico  dell'energia»,  anche
alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma
restando l'applicazione della procedura di  VIA,  ove  stabilita  per
legge, e che la norma a cui si rinvia dispone che la  concessione  di
stoccaggio di gas naturale e'  conferita  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato,   attualmente
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Regione interessata; 
  Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 contenente «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 33,  il  quale  abroga
l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e il comma 32 il  quale
stabilisce che le disposizioni dell'art. 27 si applicano, su proposta
del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti  amministrativi  in
corso alla medesima data; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla  ricerca
e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'art. 11 della  legge
30 luglio 1990, n. 221; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886 «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere
e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione,
di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare  territoriale
e nella piattaforma continentale»; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106  recante  disposizioni
integrative e correttive; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di  idrocarburi,  che  all'art.  13  definisce
norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e di stoccaggio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 agosto  1975,  n.  208  «Disciplinare
tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale  in  giacimenti
di idrocarburi», come  sostituito  dal  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  26  agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  222  del  23  settembre  2005,  recante  «Modalita'  di
conferimento della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in
sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo»  nel  quale
sono  previste  le  modalita'  di  attuazione  delle   attivita'   di
stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i  poteri  di  verifica  e  le
conseguenze di eventuali inadempimenti; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97,  recante  i  criteri
per la conversione in stoccaggio di giacimenti in  fase  avanzata  di
coltivazione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del  5  giugno  2001,  n.  128,  recante  i
criteri  in  base   ai   quali   si   considerano   tecnicamente   ed
economicamente  realizzabili  i  servizi  di  stoccaggio   minerario,
strategico e di modulazione  richiesti  dall'utente  ai  titolari  di
concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi
dispongono abbia idonea capacita'; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento
della  direttiva  96/82/CE,  modificato  e  integrato   dal   decreto
legislativo  21  settembre  2005,  n.  238,  che  detta  disposizioni
finalizzate  a  prevenire  gli   incidenti   rilevanti   connessi   a
determinate sostanze pericolose e  a  limitarne  le  conseguenze  per
l'uomo e per l'ambiente, e la circolare interministeriale 21  ottobre
2009 di indirizzo  per  l'applicazione  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di  gas  naturale  in
giacimenti o unita' geologiche profonde; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  3
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  22  novembre
2005, n. 272, recante criteri per la determinazione  di  un  adeguato
corrispettivo  per  la  remunerazione  dei  beni  destinati   ad   un
concessionario per lo stoccaggio di gas naturale; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha  dettato
nuove disposizioni  circa  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  443,  che  ha
dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere nel  Regno,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
agosto 1927, n. 194; 
  Considerate  le  deliberazioni  della   Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas n. 119/05, n. 50/06, ARG/GAS n. 165/09, ARG/GAS n.
184/09 e loro modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento  del  disciplinare
tipo di cui al decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive  26
agosto 2005, con l'adozione di un nuovo disciplinare in  armonia  con
il  dettato  costituzionale  e  in  conformita'  delle  norme   sopra
richiamate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per il  conferimento
delle concessioni di  stoccaggio  sotterraneo  del  gas  naturale  in
giacimenti od unita' geologiche profonde e  approva  il  disciplinare
tipo sulle modalita' amministrative e tecniche di  svolgimento  delle
attivita' di stoccaggio, gli obiettivi di qualita' che devono  essere
perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le  conseguenze
di eventuali inadempimenti per quanto  di  competenza  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. L'esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni  di  base  di
stoccaggio  minerario,  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  gli
ulteriori servizi che possono essere offerti dai  concessionari  agli
utenti del sistema. 
  3.  Nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il  Ministero   puo'
stipulare  appositi  accordi  con  le  singole  regioni  e   province
autonome,  finalizzati  alla  definizione  di  idonei  meccanismi  di
raccordo  e   di   cooperazione   condivisi,   per   il   progressivo
coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti  enti
territoriali  nell'azione  amministrativa  e   di   vigilanza   delle
attivita' in terraferma, nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 
  4. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministro puo' stipulare
accordi con i presidenti delle regioni e delle province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  sulle  modalita'  procedimentali  in  materia  di
funzioni amministrative relative allo stoccaggio in  terraferma,  ivi
comprese quelle di polizia mineraria.