IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso  personale  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982  recante  aggiornamento
del decreto ministeriale 21  marzo  1973  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati  a  venire
in contatto con le sostanze  alimentari,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; 
  Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985  recante  aggiornamento
del decreto ministeriale 21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso  personale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  agosto  1987,  n.  395  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze  d'uso
personale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del   28
settembre 1987; 
  Visto il decreto ministeriale  30  ottobre  1991,  n.  408  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1991; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  febbraio  1997,  n.  91  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973  concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale. Recepimento della  direttiva  96/11/CE,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997; 
  Visto il  decreto  ministeriale  4  agosto  1999,  n.  322  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973  concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del   16
settembre 1999; 
  Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, n. 269  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, n. 215  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2009; 
  Visto il decreto ministeriale  27  ottobre  2009,  n.  176  recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2009; 
  Ritenuto  di  dover   procedere   all'aggiornamento   del   decreto
ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate  dalle
aziende interessate relativamente alla  idoneita'  degli  oggetti  in
acciaio inossidabile; 
  Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa alla
abrogazione  espressa  di  disposizioni  preesistenti  relative  agli
acciai inossidabili; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita', che si e' espresso nella
seduta del 13 luglio 2010; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 19 luglio 2010 ai sensi della direttiva 98/34/CE; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 9 dicembre 2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'articolo  37  del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973  e'
sostituito come segue: 
  «Art. 37. L'idoneita'  degli  oggetti  in  acciaio  inossidabile  a
venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata: 
    per quanto riguarda  la  migrazione  globale,  con  le  modalita'
indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV; 
    per quanto riguarda la  migrazione  specifica  del  cromo  e  del
nichel, ove richiesto, con le modalita'  indicate  nella  sezione  2,
punti 3 e 5, dell'Allegato IV; 
    per quanto riguarda la migrazione specifica  del  manganese,  ove
richiesto, con le modalita'  indicate  nella  sezione  2,  punto  10,
dell'Allegato IV. 
  Nel caso di  oggetti  di  uso  ripetuto,  la  determinazione  della
migrazione specifica viene effettuata con tre  «attacchi»  successivi
di uguale durata, sul  liquido  di  cessione  proveniente  dal  terzo
«attacco». 
  Nel caso di oggetti che possono essere impiegati  in  contatto  con
qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita'  puo'  essere
basata sulle seguenti prove,  in  quanto  ritenute  piu'  severe  tra
quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV: 
    per  oggetti  destinati  a  contatto  prolungato  a   temperatura
ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento,  per  10
giorni a 40 °C; 
    per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo  o
a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al  3  per
cento, a 100  °C  per  30  minuti;  tre  «attacchi»  successivi,  con
determinazione della migrazione globale e della migrazione  specifica
del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal  terzo
«attacco». 
  Per gli oggetti di cui al presente  capo  i  limiti  di  migrazione
specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di  0,1  ppm;
nickel, non piu' di 0,1 ppm; manganese, non piu' di 0,1 ppm.». 
 
          Avvertenze: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per i provvedimenti comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie  L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».