IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del Sig. Allam Ahmed Farag Diaa Eldien, nato a Giza
(Egitto) il 18.1.1978, cittadino egiziano, diretta  ad  ottenere,  ai
sensi dell'art. 49 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto
con  l'articolo  16   del   decreto   legislativo n.   206/2007,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Ingegnere   civile»,
rilasciato dall' «Ordine Generale degli Ingegneri» de  Il  Cairo,  al
quale e' iscritto dall'agosto 2000,  ai  fini  dell'accesso  all'albo
degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio
in Italia della omonima professione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6,  norme  di  attuazione
del citato d. lgs. n. 286/98, , e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti» e successive modifiche; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
quinquennale di «Ingegnere civile» conseguito presso la  «Universita'
del Cairo» nel luglio 2000; 
  Considerato  che  ha  documentato  di  avere  maturato   esperienza
professionale; 
  Considerato altresi' che  ha  documentato  di  aver  conseguito  la
equipollenza del titolo accademico egiziano presso il Politecnico  di
Torino; 
  Viste le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 10 dicembre 2010; 
  Preso atto del  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  del
Consiglio nazionale di categoria; 
  Rilevato che non sono emerse delle  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
medesima professione e quella di cui e' in  possesso  l'istante,  per
cui non e' necessario applicare delle misure compensative; 
  Considerato che il richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato dalla Questura di Aosta valido fino al
24.1.2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Al Sig. Allam Ahmed Farag Diaa Eldien, nato a Giza (Egitto)  il  18
gennaio  1978,  cittadino  egiziano,  e'   riconosciuto   il   titolo
professionale  di  «Ingegnere  civile»  quale   titolo   valido   per
l'iscrizione all' albo degli "ingegneri" - Sezione A  settore  civile
ambientale - e l'esercizio della professione in Italia. 
  L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo
o subordinato, ai sensi dell'art. 3 co. 4  del  d.  lgs.  286/1998  e
successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni  di
esenzione del richiedente rispetto alle quote. 
    Roma, 7 gennaio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano