IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;  il
decreto interministeriale 4 giugno 2001; il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo  2003,  n.
53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n.  233;
il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge  14  luglio  2008,  n.
121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio  2009,  n.
17; il decreto  ministeriale  26  marzo  2009,  n.  37;  la  C.M.  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Elisabeth Walcher; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole  statali
italiane con lingua d'insegnamento  tedesca  e  con  l'italiano  come
seconda lingua; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
  Considerato  che  il  direttore  generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' andato in  quiescenza  dal
1° novembre 2010; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 23  del  24  novembre  2010  del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e  strumentali  del  MIUR,  con  il  quale,  la  gestione
amministrativa  della  direzione   generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' affidata  al  dott.  Mario
Petrini; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Philosophie -
Lehramtsstudium Unterrichtsfach Englisch Unterrichtsfach  Geschichte,
Sozialkunde  und  politische  Bildung»  comprensivo   di   formazione
pedagogica, conseguito il 19 gennaio 2009 presso la «Leopold-Franzens
Universität di Innsbruck» (Austria); 
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  «Zeugnis   über   die
Zurücklegung   des   Unterrichtspraktikums    gemäß    §    24    des
Unterrichtspraktikumsgesetzes»  rilasciato  il  9  luglio   2010   da
Katholisches Oberstufenrealgymna-sium di Innsbruck, 
posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Elisabeth Walcher, nata a
Brunico (Bolzano) il 22 aprile 1985, ai sensi e per gli  effetti  del
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle  scuole
di istruzione secondaria nelle classi: 
  45/A - Inglese - Lingua straniera; 
  46/A - Lingue e civilta' straniere - (Inglese). 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 gennaio 2011 
 
                                                Il dirigente: Petrini