IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18  novembre  1923,  concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  l'art.  548  del  Regolamento  per   l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 
  Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994  e  successive
modificazioni; 
  Visto il Decreto Legislativo n. 58  del  24  febbraio  1998,  Testo
Unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del  6  febbraio  1996;
nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio Decreto n. 219
del 13 maggio 1999, relativo agli  specialisti  in  titoli  di  Stato
scelti sui mercati finanziari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di debito pubblico, e,  in  particolare,  l'art.  3,  ove  si
prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato,
in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice  che  consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e  strumenti
finanziari a breve, medio e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare
nominale,  il  tasso  di  interesse  o   i   criteri   per   la   sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il Decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.239,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e  successive
modifiche ed integrazioni,  recante  riordino  della  disciplina  dei
redditi di capitale e dei redditi diversi; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398  del  2003,
con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti  e  le  modalita'
cui il Dipartimento del  Tesoro  deve  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi',  gli  artt.  4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.398   del   2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Visto l'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 2003 n. 398, relativo  all'ammissibilita'  del  servizio  di
riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei  titoli
di Stato; 
  Visto il proprio  Decreto  Ministeriale  del  12  febbraio  2004  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,   recante   norme   per   la
trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato; 
  Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina  le
procedure  da  adottare   in   caso   di   ritardo   nell'adempimento
dell'obbligo di versare contante o titoli per  incapienza  dei  conti
degli operatori che hanno partecipato alle operazioni  di  emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste  dei  Buoni  ordinari  del
Tesoro  con  richieste  degli  operatori  espresse  in   termini   di
rendimento, anziche' di prezzo,  secondo  la  prassi  prevalente  sui
mercati monetari dell'area euro; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  4
febbraio 2011 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a euro 22.419 milioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.398,  nonche'  del  Decreto
Ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta per il 15 febbraio 2011 l'emissione dei Buoni  ordinari  del
Tesoro (appresso  denominati  BOT)  a  365  giorni  con  scadenza  15
febbraio 2012, fino al limite massimo in  valore  nominale  di  7.500
milioni di euro. 
  Per la presente emissione e'  possibile  effettuare  riaperture  in
tranche. 
  Al termine della procedura di assegnazione,  e'  altresi'  disposta
l'emissione di un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di  cui  al
presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in  titoli
di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento  adottato
con proprio Decreto n. 219 del  13  maggio  1999,  secondo  modalita'
specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.