IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n.  313,  attuativo
della  direttiva  n.  88/378/CEE  relativa  al  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  la   sicurezza   dei
giocattoli, cosi' come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 41, attuativo dell'art. 3  della  direttiva  93/68/CEE,  che
modifica la direttiva 88/378/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2008/112/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  16  dicembre  2008,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio 76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   2000/53/CE,   2002/96/CE   e
2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.  1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura  ed  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto in particolare l'art.  2  della  direttiva  2008/112/CE,  che
apporta  modifiche  alla  direttiva  88/378/CEE  nell'allegato  II  e
nell'allegato IV, decorrenti, in parte dal 1o  dicembre  2010  ed  in
parte dal 1o giugno 2015; 
  Vista  la  direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla  sicurezza  dei  giocattoli,  in
corso di recepimento, che abroga la direttiva 88/378/CEE; 
  Visti in particolare gli articoli 53 e 55  della  citata  direttiva
2009/48/CE che prevedono l'entrata  in  vigore  dei  nuovi  allegati,
interamente  sostitutivi  di  quelli   modificati   dalla   direttiva
2008/112/CE, in parte a far data dal 20 luglio 2011 e in parte a  far
data dal 20 luglio 2013, superando con  cio'  le  modifiche  previste
dalla citata direttiva 2008/112/CE con decorrenza 1°  giugno  2015  e
rendendo sostanzialmente transitorie quelle previste  con  decorrenza
1° dicembre 2010; 
  Considerata conseguentemente la necessita' di recepire le modifiche
apportate  dalla  direttiva  2008/112/CE  alla  direttiva  88/378/CEE
limitatamente a  quelle  con  decorrenza  1°  dicembre  2010  e  fino
all'applicazione  delle  corrispondenti  disposizioni  in  corso   di
emanazione ai fini del recepimento della direttiva 2009/48/CE in base
alla delega legislativa di cui alla  legge  4  giugno  2010,  n.  96,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 2009; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia al  processo  normativo  dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari»,
ed in particolare l'art. 13 che regola in  generale  l'attuazione  in
via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico  o  esecutivo  a
direttive gia' recepite, secondo  cui  «alle  norme  comunitarie  non
autonomamente  applicabili,  che  modificano  modalita'  esecutive  e
caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  direttive   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche comunitarie»; 
  Ritenuto di  dover  dare  attuazione  all'art.  2  della  direttiva
2008/112/CE  con  atto  amministrativo  per  le  disposizioni  aventi
decorrenza dal 1° dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il testo degli allegati del  decreto  legislativo  27  settembre
1991, n. 313, e  successive  modificazioni,  e'  modificato  come  di
seguito precisato: 
    a) i termini «preparato» o  «preparati»  ai  sensi  dell'art.  3,
punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006,  nella  versione  del  30
dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini  «miscela»
o «miscele» in tutto il testo; 
    b) nell'allegato II, parte  II,  sezione  2,  la  lettera  b)  e'
sostituita dalla seguente: 
  «b)  I  giocattoli  che,  per  ragioni   indispensabili   al   loro
funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva
67/548/CEE o sostanze che  corrispondono  ai  criteri  di  una  delle
seguenti classi o categorie di pericolo di  cui  all'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   16    dicembre    2008,    relativo    alla    classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
in particolare materiali  e  attrezzature  per  esperimenti  chimici,
modellistica,  modellaggio  di  plastilina  o  argilla,   smaltatura,
fotografia o per altre attivita' analoghe, non debbono contenere,  di
per se', sostanze o  miscele  che  possono  divenire  infiammabili  a
seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili: 
    i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi  A  e  B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie  1  e  2,  2.15
tipi da A a F; 
    ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6,  3.7  effetti  nocivi  sulla
funzione sessuale e la  fertilita'  o  sullo  sviluppo,  3.8  effetti
diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; 
    iii) classe di pericolo 4.1; 
    iv) classe di pericolo 5.1.»; 
    c) nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma
e' sostituito dal seguente: 
  «3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose  ai  sensi
della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi, o sostanze che corrispondono ai criteri  di
una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato
I del regolamento (CE) n. 1272/2008: 
    a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi  A  e  B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie  1  e  2,  2.15
tipi da A a F; 
    b) classi di pericolo da 3.1 a  3.6,  3.7  effetti  nocivi  sulla
funzione sessuale e la  fertilita'  o  sullo  sviluppo,  3.8  effetti
diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; 
    c) classe di pericolo 4.1; 
    d) classe di pericolo 5.1, 
in quantita' che possano nuocere  alla  salute  dei  bambini  che  li
usano.  E',  in  ogni  caso,  formalmente  vietato  includere  in  un
giocattolo sostanze o miscele se sono destinate a  essere  utilizzate
in quanto tali nel corso del gioco.»; 
    d) nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la  lettera  a)  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «4. Giocattoli contenenti,  in  quanto  tali,  sostanze  o  miscele
pericolose; giocattoli chimici. 
    a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste  dal
regolamento (CE) n. 1272/2008, le istruzioni per l'uso di  giocattoli
che contengono,  in  quanto  tali,  miscele  che  sono  pericolose  o
sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi  o
categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento  (CE)  n.
1272/2008: 
      i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e  B,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie  1  e  2,  2.15
tipi da A a F; 
      ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti  nocivi  sulla
funzione sessuale e la  fertilita'  o  sullo  sviluppo,  3.8  effetti
diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; 
      iii) classe di pericolo 4.1; 
      iv) classe di pericolo 5.1, 
ne  indicano  la  pericolosita'  nonche'  le  precauzioni   che   gli
utilizzatori devono prendere per evitare i  relativi  rischi,  rischi
che debbono essere  precisati  in  modo  conciso  per  ogni  tipo  di
giocattolo. E' anche indicato quali sono le  prime  cure  urgenti  da
prestare in caso  di  incidenti  gravi  dovuti  all'utilizzazione  di
questo tipo di giocattoli. E' altresi' precisato che tali  giocattoli
devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piu' piccoli.». 
  Il presente decreto sara' comunicato alla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche  comunitarie  -  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 dicembre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 46