IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il titolo I, capo IV, sezione VII, articoli 111 (aiuti al settore della bachicoltura) e 112 (modalita' di applicazione); Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che stabilisce norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta; Visto il regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore dei bachi da seta; Visto il regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalita' relative all'aiuto per i bachi da seta; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)» cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1982, n. 182, concernente l'erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1982-83; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Considerato l'esiguo numero di operatori del settore del baco da seta e l'attuale ridotta capacita' produttiva della bachicoltura italiana; Ritenuto necessario semplificare e razionalizzare le modalita' nazionali di attuazione del regime di aiuto a favore degli allevatori di bachi da seta; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina l'aiuto previsto per l'allevamento dei bachi da seta di cui ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CEE) n. 922/1972 del Consiglio, nonche' le norme di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione.