IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico  OCM)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,   in
particolare, il titolo I, capo IV, sezione VII, articoli  111  (aiuti
al settore della bachicoltura) e 112 (modalita' di applicazione); 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore  degli  agricoltori,  e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006,  (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio,  del  2  maggio
1972, che stabilisce norme generali di concessione dell'aiuto  per  i
bachi da seta; 
  Visto il regolamento (CEE) n.  1496/77  della  Commissione,  del  4
luglio 1977, relativo alle  comunicazioni  degli  Stati  membri  alla
Commissione nel settore dei bachi da seta; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1744/2006 della  Commissione,  del  24
novembre 2006, che stabilisce le modalita' relative all'aiuto  per  i
bachi da seta; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990)» cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la  Conferenza  permanete
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  provvede  con  decreto  all'applicazione  nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  recante
«Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
1997, n. 59», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale  21  giugno  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1982, n. 182, concernente l'erogazione di
un aiuto comunitario per telaino di seme bachi  per  la  campagna  di
commercializzazione 1982-83; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Considerato l'esiguo numero di operatori del settore  del  baco  da
seta e l'attuale  ridotta  capacita'  produttiva  della  bachicoltura
italiana; 
  Ritenuto necessario  semplificare  e  razionalizzare  le  modalita'
nazionali di attuazione del regime di aiuto a favore degli allevatori
di bachi da seta; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 16 dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il   presente   decreto   disciplina   l'aiuto   previsto   per
l'allevamento dei bachi  da  seta  di  cui  ai  regolamenti  (CE)  n.
1234/2007 e (CEE) n. 922/1972 del  Consiglio,  nonche'  le  norme  di
applicazione  di  cui  al  regolamento  (CE)   n.   1744/2006   della
Commissione.