IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE  del  15  luglio  1991,  in
materia di immissione in commercio di  prodotti  fitosanitari  ed  in
particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
Livelli massimi  di  residui  (LMR)  di  antiparassitari  nei  o  sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Vista la direttiva 2010/25/UE della Commissione del 18 marzo  2010,
concernente   l'iscrizione   delle   sostanze   attive    penoxsulam,
proquinazid  e  spirodiclofen   nell'allegato   I   della   direttiva
91/414/CEE; 
  Tenuto conto che l'Italia e' stata  designata  quale  Stato  membro
relatore della sostanza attiva penoxsulam; 
  Tenuto conto che il Regno Unito e'  stato  designato  Stato  membro
relatore della sostanza attiva proquinazid; 
  Tenuto conto che i Paesi Bassi, sono stati designati  Stati  membri
relatori della sostanza attiva spirodiclofen; 
  Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per  la  sostanza
attiva di cui  avevano  ricevuto  la  domanda  di  iscrizione,  hanno
effettuato il lavoro di valutazione, in conformita' alle disposizioni
dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo
alla Commissione i relativi rapporti di valutazione; 
  Considerato che i rapporti di  valutazione  delle  sostanze  attive
penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, sono stati riesaminati dagli
Stati membri e  dall'Agenzia  europea  per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici
EFSA; 
  Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati
dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la  catena
alimentare; 
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam,
proquinazid e  spirodiclofen,  soddisfano  in  linea  di  massima  le
prescrizioni di cui all'art. 5,  paragrafo  1,  lettere  a)  e  b)  e
dell'art. 5, paragrafo 3 della direttiva  91/414/CEE  in  particolare
per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei
rapporti di riesame della Commissione; 
  Considerato che per la sostanza  attiva  penoxsulam  e'  necessario
acquisire ulteriori prove  ed  informazioni,  a  norma  dell'art.  6,
paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma  della
valutazione del rischio gia' effettuata; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva
2010/25/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell'allegato I  del  decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha  recepito  la  direttiva
91/414/CEE; 
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/25/UE si
deve tenere conto delle limitazioni e delle  prescrizioni  riportate,
per le  sostanze  attive  sopra  citate,  nei  relativi  rapporti  di
riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le
modalita' riportati nelle parti  A  e  B  dell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato che la  valutazione  e  l'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, deve tener conto anche
delle disposizioni  indicate  agli  articoli  93  e  94  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, che  stabilisce  norme  in  materia
ambientale ed in  particolare  per  la  tutela  di  aree  richiedenti
specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; 
  Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo  di  tempo
agli  Stati  membri  per  rivedere  le   autorizzazioni   provvisorie
esistenti di prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive
penoxsulam,  proquinazid   e   spirodiclofen,   e   trasformarle   in
autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni  riportate,  in
particolare nell'art. 13 della direttiva 91/414/CEE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Iscrizione delle sostane attive 
 
  1. Le sostanze attive penoxsuiam, proquinazid e spirodiclofen, sono
state iscritte, fino al 31 luglio 2020, nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.