IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Vista la direttiva 2010/25/UE della Commissione del 18 marzo 2010, concernente l'iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che l'Italia e' stata designata quale Stato membro relatore della sostanza attiva penoxsulam; Tenuto conto che il Regno Unito e' stato designato Stato membro relatore della sostanza attiva proquinazid; Tenuto conto che i Paesi Bassi, sono stati designati Stati membri relatori della sostanza attiva spirodiclofen; Considerato che gli Stati membri relatori, ognuno per la sostanza attiva di cui avevano ricevuto la domanda di iscrizione, hanno effettuato il lavoro di valutazione, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, trasmettendo alla Commissione i relativi rapporti di valutazione; Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, sono stati riesaminati dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione in forma di rapporti scientifici EFSA; Considerato che tali rapporti di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare; Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'art. 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione; Considerato che per la sostanza attiva penoxsulam e' necessario acquisire ulteriori prove ed informazioni, a norma dell'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata; Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/25/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/25/UE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto; Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen, e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate, in particolare nell'art. 13 della direttiva 91/414/CEE; Decreta: Art. 1 Iscrizione delle sostane attive 1. Le sostanze attive penoxsuiam, proquinazid e spirodiclofen, sono state iscritte, fino al 31 luglio 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.