IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   per i trasporti la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito  denominato  «Codice  della
strada» ed in particolare  l'art.  119,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, nonche' gli articoli da  319
a 331 del del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495, recante «Regolamento di  esecuzione  del  Nuovo  codice
della strada»; 
  Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119
che consente il rilascio di  certificazioni  mediche,  attestanti  il
possesso dei requisiti fisici e psichici necessari  al  conseguimento
della  patente  di  guida,  da  parte  di  uffici  con  funzioni   di
medicina-legale appartenenti alle unita' sanitarie locali, da  medici
responsabili dei servizi di base dei distretti  sanitari,  da  medici
appartenenti al ruolo dei  medici  del  Ministero  della  salute,  da
ispettori medici delle Ferrovie dello  Stato,  da  medici  del  ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di  Stato,  dai  medici  del
ruolo  sanitario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  da
ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
da medici militari in servizio permanente effettivo o in quiescenza; 
  Visto altresi' il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che
dispone che la suddetta  attivita'  di  certificazione  possa  essere
espletata  dai  predetti  medici  anche  quando  abbiano  cessato  di
appartenere alle amministrazioni  ed  ai  corpi  suindicati,  purche'
abbiano svolto l'attivita'  in  parola  negli  ultimi  dieci  anni  o
abbiano fatto parte  delle  commissioni  mediche  locali  per  almeno
cinque anni; 
  Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120  del
2010 che rinvia ad un decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti la disciplina delle  modalita'  di  trasmissione  della
certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici  e
psichici  necessari  al  conseguimento  della   patente   di   guida,
rilasciata dai medici previsti all'art. 119, comma 2 del Codice della
strada e dall'art. 103, comma 1, lettera a) del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il predetto art. 103, comma  1,  lettera  a)  che  affida  le
funzioni relative all'accertamento medico dell'idoneita'  alla  guida
degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di  esame  per  titoli
professionali  e  iscritti  in  apposito  albo   tenuto   a   livello
provinciale, confermando al contempo  le  modalita'  di  trasmissione
della medesima certificazione secondo le procedure  di  cui  all'art.
126, comma 5 del Codice della strada; 
  Ritenuto che,  in  apposito  tavolo  tecnico  istituito  presso  la
Conferenza unificata Stato regioni ed enti  locali,  con  riferimento
alle modalita' di trasmissione della certificazione medica attestante
il  possesso  dei  requisiti   fisici   e   psichici   necessari   al
conseguimento della patente di guida, rilasciata dai  medici  di  cui
all'art. 103, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112,  e'  stata  rappresentata  la  previa  esigenza  di  un
coordinamento nazionale, tra  tutte  le  amministrazioni  competenti,
relativamente alle procedure di esame  per  titoli  professionali  ed
iscrizione in apposito albo tenuto a  livello  provinciale,  previste
dal predetto art. 103, comma 1, lettera a); 
  Ritenuto  altresi'  che,  nelle  more  della  definizione  di  tale
disciplina, il predetto tavolo tecnico  ha  formalizzato  il  proprio
assenso alla possibilita' di procedere comunque alla disciplina delle
modalita' di trasmissione della certificazione medica, attestante  il
possesso dei requisiti fisici e psichici necessari  al  conseguimento
della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori  previste
dall'art. 119, comma 2 del Codice della Strada; 
  Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all'art.
119 del Codice della strada, non riguardano  le  commissioni  mediche
locali  che,  in  sede  di  rilascio  della   certificazione   medica
necessaria ad attestare la sussistenza  dei  requisiti  di  idoneita'
alla guida continuano ad operare secondo  le  modalita'  e  procedure
gia' in vigore; 
  Visto l'art. 21, commi 1 e 2 della piu' volte citata legge  n.  120
del 2010 che rispettivamente  modificano  l'art.  126,  comma  5  del
Codice della strada e rinviano  ad  un  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, per l'individuazione dei  contenuti
e delle procedure di comunicazione del  rinnovo  di  validita'  della
patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5; 
  Tenuto conto che le modifiche introdotte all'art. 126, comma 5  del
Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data  di
entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della
legge n. 120 del 2010; 
  Ritenuto che tanto il decreto di cui all'art. 21, comma  2,  quanto
quello di cui all'art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010
sottendono  ad  una  medesima  finalita',  ovvero  quella  di   poter
attribuire  con  univocita'  e  certezza  la  certificazione   medica
attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici  di  idoneita'
alla guida ad un soggetto certificatore  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla legge; 
  Considerato che,  prima  dell'entrata  in  vigore  delle  modifiche
all'art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del
2010, tale finalita' era garantita dalla  appartenenza  dei  predetti
soggetti alle amministrazioni e corpi  indicati  dal  comma  2  dello
stesso articolo; 
  Tenuto conto che l'ampliamento a soggetti certificatori,  non  piu'
necessariamente  appartenenti  alle  predette   strutture,   richiede
l'individuazione  di  sistemi   idonei   al   soddisfacimento   delle
suindicate finalita'; 
  Considerata pertanto la necessita'  di  individuare  procedure  che
consentano   di   risalire   con   certezza    all'estensore    della
certificazione medica da allegare alla domanda per  il  conseguimento
della patente di guida nonche' a quella di rinnovo di validita' della
medesima; 
  Ritenuto comunque, nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui
all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter  estendere
tali procedure anche  ai  medici  che  operano  presso  le  strutture
elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada; 
  Ritenuto altresi' che, assicurata  con  le  predette  procedure  la
finalita' di  certa  ed  univoca  attribuzione  della  certificazione
medica attestante il possesso dei  requisiti  fisici  e  psichici  di
idoneita' alla  guida  ad  un  soggetto  estensore  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla legge, sia possibile  consentire  ai  medici
certificatori di cui all'art.  119  del  Codice  della  strada,  come
novellato,  di  procedere  al  rilascio  anche  delle  certificazioni
mediche attestanti  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici
necessari  al  rinnovo  di  validita'   delle   patenti   di   guida,
disciplinandone  le  procedure  per  la  trasmissione  al  competente
ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per  la
motorizzazione; 
  Considerato infine che la molteplicita' dei requisiti professionali
e di servizio richiesti dall'art.  119,  comma  2  del  Codice  della
strada  richiedono   modalita'   e   tempistiche   differenti   nella
realizzazione delle procedure di cui sopra; 
  Visto,  infine,  l'art.  8  del  decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di  iscrizione
ai rispettivi albi professionali per l'esercizio  di  ciascuna  delle
professioni sanitarie; 
  Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in  data
20 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Rilascio di certificazioni da parte 
          di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi 
 
  1. Ai fini del rilascio  del  certificato  di  idoneita'  fisica  e
psichica necessario per il  conseguimento  della  patente  di  guida,
nonche' di quello necessario al rinnovo di validita' della stessa,  i
medici  appartenenti  ad  uffici  con  funzioni  di   medicina-legale
appartenenti alle unita' sanitarie locali, i medici responsabili  dei
servizi di base dei distretti  sanitari,  i  medici  appartenenti  al
ruolo dei medici del Ministero  della  salute,  i  medici  del  ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici  militari
in servizio permanente effettivo, i medici del  ruolo  sanitario  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  gli  ispettori  medici  del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  quelli  delle
Ferrovie dello Stato, richiedono, per  il  tramite  degli  uffici  di
appartenenza,  un  codice  di   identificazione   all'ufficio   della
motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove  ha
sede l'ufficio al quale appartengono. 
  2. Il Codice  di  cui  al  comma  1  e'  riportato  in  calce  alle
certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla
firma del medico certificatore  ed  all'indicazione  dell'ufficio  di
appartenenza dello stesso. 
  3. Le amministrazioni ed i corpi di cui al comma  1  comunicano  al
centro  elaborazioni   dati   della   Direzione   generale   per   la
motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione  del  rapporto
di lavoro, ovvero destituzione dall'incarico o dispensa dallo stesso,
dei medici appartenenti alle strutture.