IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  per   l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38,  concernente
«disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.  55,  comma  1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144»; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.
38, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000,  nell'ambito
della gestione industria di cui al titolo I del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
ai fini tariffari, quattro gestioni separate; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.
38,  che,  tra  l'altro,  prevede  l'approvazione,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni  tariffarie
di cui all'art. 1 del medesimo  decreto  legislativo  e  le  relative
modalita'   di    applicazione,    tenendo    conto    dell'andamento
infortunistico aziendale e dell'attuazione  delle  norme  di  cui  al
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e   successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio; 
  Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente le
nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro e  le  malattie  professionali  e  le  relative  modalita'  di
applicazione ed in particolare l'art. 24  che  rubrica  «Oscillazione
del tasso medio per prevenzione»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze  dell'11  settembre   2008,   di   nomina   del   Commissario
Straordinario dell'INAIL; 
  Vista  la  delibera  del  Presidente  -  Commissario  straordinario
dell'INAIL n. 79 del  21  aprile  2010,  concernente  «Riscrittura  a
tariffa vigente dell'art. 24 del  decreto  ministeriale  12  dicembre
2000.  Riarticolazione  delle   percentuali   dell'oscillazione   per
prevenzione (c.d. Terza oscillazione); 
  Vista  la  documentazione  istruttoria  richiamata   dalla   citata
delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla  stessa
allegate ed i documenti richiamati; 
  Considerate le criticita' manifestatesi in questo primo decennio di
applicazione dell'attuale tariffa in relazione alla  scarsa  adesione
delle aziende ed, in  particolare  delle  PMI,  allo  sconto  di  che
trattasi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'oscillazione del tasso medio per prevenzione  dopo  i  primi  due
anni di attivita' si articola con le seguenti modalita'. 
  1. Trascorsi i primi due anni dalla data  d'inizio  dell'attivita',
l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche
in attuazione delle disposizioni del  decreto  legislativo  9  aprile
2008,  n.  81,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  delle
specifiche normative di settore, puo' applicare al datore  di  lavoro
che sia in regola con  le  disposizioni  in  materia  di  prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro e con gli  adempimenti  contributivi
ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa  in  misura
fissa, in relazione al numero dei  lavoratori  -  anno  del  periodo,
determinata, in concreto, come segue: 
 

|===========================|===================|
|    Lavoratori - anno      |      Riduzione    |
|===========================|===================|
|       Fino a 10           |         30%       |
|                           |                   |
|       Da 11 a 50          |         23%       |
|                           |                   |
|       Da 51 a 100         |         18%       |
|                           |                   |
|       Da 101 a 200        |         15%       |
|                           |                   |
|       Da 201 a 500        |         12%       |
|                           |                   |
|       Oltre 500           |          7%       |
|===========================|===================|

 
  2. Il datore  di  lavoro,  per  ottenere  il  riconoscimento  della
riduzione prevista dal presente articolo, deve  presentare  specifica
istanza, fornendo tutti gli elementi, le  notizie  e  le  indicazioni
definiti a tal  fine  dall'INAIL.  Il  provvedimento  e'  adottato  a
seguito dell'attuazione da parte  del  datore  di  lavoro,  nell'anno
precedente  quello  di  presentazione  dell'istanza,  di   interventi
migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei  luoghi  di
lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente. 
  A pena d'inammissibilita', l'istanza deve  essere  presentata  alla
competente   Sede   territoriale    dell'INAIL,    unitamente    alla
documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in  caso
di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione e'  richiesta.
Per la definizione dell'istanza l'INAIL puo' provvedere alla verifica
tecnica di quanto dichiarato. 
  3. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato  al  datore  di
lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento  entro  120
giorni dalla data della domanda. 
  4. La riduzione riconosciuta ai  sensi  del  presente  articolo  ha
effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della  domanda
ed e' applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto
per lo stesso anno. 
  5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti
previsti per il riconoscimento della riduzione  di  cui  al  presente
articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione  stessa  e
alla  richiesta  delle  integrazioni  dei   premi   dovuti,   nonche'
all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.  Il
relativo provvedimento motivato e' comunicato dall'INAIL al datore di
lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  6.  Il  presente  articolo  sostituisce  l'art.  24   del   decreto
ministeriale 12 dicembre 2000.