IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Chieti 
 
  Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile; 
  Visto l'art. 31 della legge 4  novembre  2010,  n.  183,  il  quale
stabilisce che la rappresentativita' delle organizzazioni titolari  a
nominare i commissari non e' piu' da verificarsi su  base  nazionale,
ma a livello territoriale; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
11/I/0003428 del 25 novembre 2010 contenenti le direttive  in  merito
alla ricostituzione della Commissione  provinciale  di  conciliazione
con particolare riguardo alla  necessita'  di  dover  procedere  alla
costituzione della nuova Commissione entro l'8 gennaio 2011; 
  Visto il D.D. n. 1 del 21  gennaio  1974  con  il  quale  e'  stata
costituita  la  Commissione  provinciale   di   conciliazione   delle
controversie individuali e plurime di lavoro; 
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
del 1° settembre 1987, nonche' la circolare n. 45/95 dell'11  gennaio
1995 sui criteri di individuazione del  grado  di  rappresentativita'
delle OO.SS. dei lavoratori e delle  Associazioni  di  categoria  dei
datori di lavoro; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 410 del c.p.c., come  modificato
dall'art. 31 della legge n. 183/2010, la Commissione  provinciale  di
conciliazione delle controversie  individuali  e  plurime  di  lavoro
risulta cosi' composta: 
    1) da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
datori di lavoro; 
    2) da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori; 
    3) il direttore della Direzione provinciale del lavoro  o  da  un
suo delegato o da un Magistrato collocato a riposo,  in  qualita'  di
Presidente; 
  Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione  della
rappresentativita' a livello provinciale,  compreso  il  settore  del
pubblico impiego, delle OO.SS. dei lavoratori  e  delle  Associazioni
datoriali sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione; 
  Ritenuto opportuno, per la corretta formulazione del  giudizio  sul
grado  di  rappresentativita'  delle   predette   organizzazioni   ed
associazioni, individuare  tali  elementi  oggettivi  di  valutazione
secondo i criteri di seguito specificati: 
    a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle  singole
Organizzazioni sindacali ed Associazioni datoriali; 
    b) partecipazione effettiva alla stipula di contratti collettivi,
integrativi ed aziendali; 
    c) partecipazione alla trattazione  di  controversie  collettive,
plurime ed individuali di lavoro private e pubbliche; 
    d)   importanza,   ampiezza   e   diffusione   delle    strutture
organizzative esistenti nel territorio provinciale; 
    e) partecipazione alle procedure di attivazione e gestione  degli
ammortizzatori sociali; 
    f) partecipazione all'attivita' di assistenza sociale; 
    g) partecipazione  a  commissioni  e  comitati  istituiti  presso
pubbliche amministrazioni; 
    h) consistenza delle diverse attivita' produttive nel  territorio
provinciale; 
  Tenuto  conto  dei  dati  acquisiti  dall'attivita'   istituzionale
propria della  Direzione  provinciale  del  lavoro  di  Chieti  nelle
materie di competenza; 
  Ritenuto che la vigente normativa in materia, oltre ad affermare il
principio della maggiore rappresentativita',  accoglie  il  principio
costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di  garantire  il
piu' ampio ventaglio di opinioni e tesi anche se con sacrificio della
normale   corrispondenza   proporzionale   tra    rappresentanti    e
rappresentati; 
  Acquisiti  gli  atti  istruttori   necessari   ed   effettuate   le
valutazioni comparative sulla base delle istruzioni generali  fornite
dal  Ministero  del  lavoro  e  secondo  i  consolidati  orientamenti
giurisprudenziali  e   dottrinali   in   ordine   alla   effettivita'
dell'azione  sindacale  e  della  presenza   pluricategoriale   delle
associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ricostituita la Commissione provinciale di  conciliazione  delle
controversie  individuali  e  plurime  di  lavoro  di  Chieti,  cosi'
composta: 
    1) Presidente: 
      direttore della Direzione provinciale del lavoro o  da  un  suo
delegato; 
    2) Rappresentanti dei lavoratori quali membri effettivi: 
      DE ARCHANGELIS Enea (CGIL), DI FRANCESCANTONIO Dante (CISL), DI
MARZIO Rossano (UIL), SIMONETTI Ilvano (UGL); 
    3) Rappresentanti dei lavoratori quali membri supplenti: 
      TRIBUZIO   Donato   (CGIL),   PRIMAVERA    Beniamino    (CISL),
BARBAPICCOLA Antonio (UIL), DI FIORE Giuseppe (UGL); 
    4) Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi: 
      CERVELLINI   Massimo   (Associazione    Industriali),    PALENA
Gianleucio (Confcommercio), PETREI Bruno  (  Federazione  Provinciale
Coltivatori Diretti), GIACCHETTI Camillo (CNA); 
    5) Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri supplenti: 
      DE LELLIS Luca  (Associazione  Industriali),  RENZETTI  Achille
(Confcommercio), D'AMARIO Fabio (Federazione Provinciale  Coltivatori
Diretti), AMOROSO Giuseppe (CNA). 
  Il presente decreto e' immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.
5 della legge n. 444/1994. 
  Avverso il presente decreto, che verra' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul  Bollettino  ufficiale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' possibile proporre
ricorso  giurisdizionale  al   Tribunale   Amministrativo   Regionale
dell'Abruzzo,  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,   o
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni  dalla
suddetta pubblicazione. 
    Chieti, 7 gennaio 2011 
 
                                   Il direttore provinciale: Di Muzio