IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                         di concerto con il 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto 13 novembre  2002  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  (ex  Comunicazioni)   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione  di
invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera
b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il decreto 13 novembre  2002  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  (ex  Comunicazioni)   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  recante  «Spedizioni  di  stampe  in
abbonamento postale di cui alla lettera c) del comma 20  dell'art.  2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  27  febbraio  2004,  n.   46,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate  per  i
prodotti editoriali»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  (ex
Comunicazioni) 16 dicembre 2004, recante «Prezzo del  prodotto  pacco
ordinario per spedizioni all'interno della Repubblica italiana»; 
  Visto il decreto 1° febbraio  2005  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  (ex  Comunicazioni)   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  recante  «Tariffe  agevolate  per  la
spedizione di prodotti editoriali»; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 ed in particolare
i commi 5 e 6 dell'art. 10; 
  Visto il  decreto  30  marzo  2010  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
in materia  di  tariffe  agevolate  per  le  spedizioni  di  prodotti
editoriali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 22 maggio  2010,  n.  73,  art.  2,  comma
2-undecies  che,  disponendo  l'abrogazione  parziale  del  comma   2
dell'art.  1  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   353,   ha
individuato le associazioni ed organizzazioni  senza  fini  di  lucro
quali soggetti beneficiari delle tariffe agevolate; 
  Visto l'art 2, comma 2-undecies  del  menzionato  decreto-legge  n.
40/2010 che ha, tra l'altro, disposto uno stanziamento integrativo di
bilancio per la riduzione  delle  tariffe  postali  da  applicare  in
favore delle predette associazioni e organizzazioni; 
  Visto l' art 2, comma 2-undecies del  menzionato  decreto-legge  n.
40/2010 che ha, tra l'altro, disposto per  la  tariffa  agevolata  da
applicare in favore delle predette associazioni e  organizzazioni  il
rispetto del limite  massimo  del  50%  di  riduzione  rispetto  alla
tariffa ordinaria, nonche' il rispetto del limite  massimo  di  spesa
indicato dallo stesso comma; 
  Ritenuta la necessita' di determinare, per l'anno 2010, le  tariffe
postali agevolate, nel rispetto del limite di spesa disposto dall'art
2, comma 2-undecies menzionato; 
  Visto il parere del Sottosegretario alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, di cui alla nota prot. 261/10 del 14 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le associazioni ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro  di  cui
all'art. 1 comma 2  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,
convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46,  cosi'  come  modificato
dall'art. 2 comma 2-undecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n.  40,
convertito, con modificazioni, nella legge 22  maggio  2010,  n.  73,
accedono alle tariffe agevolate disposte dal presente decreto.